- fa parte del tentativo delle Commissioni di Conciliazione o dei Giudici del lavoro, di concludere una vertenza per impugnazione di un licenziamento, di trasferimenti di unità produttiva o di contestazione alle liste di mobilità, nei licenziamenti collettivi. Le aziende devono seriamente prendere in considerazione questi tentativi, quando l'esito delle vertenze sia molto dubbio e la proposta economica sia ragionevolmente accettabile;
- è un accordo liberamente sottoscritto tra azienda e dipendente, in certe particolari situazioni che si vengono a determinare, essenzialmente, a seguito di processi di riorganizzazione aziendale o ristrutturazione aziendale. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in questi casi, é di norma proposta dall'azienda a dipendenti che, trovandosi in particolari condizioni, dovrebbero essere in grado di affrontare l'interruzione del rapporto di lavoro senza particolari problemi economici.
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presuppone l'avverarsi di due condizioni: il dipendente deve essere disponibile a cessare l'attività a fronte alla disponibilità aziendale ad erogare una somma concordata tra le parti.
Le aziende, prendono in considerazione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nelle seguenti situazioni:
- la volontà di interrompere il rapporto di lavoro riguarda dipendenti vicino all'età pensionabile o a dipendenti che, nel caso appunto di processi di ristrutturazione aziendale e a fronte degli incerti di una vertenza, preferiscono accettare la proposta dell'azienda, se economicamente interessante. Laddove l'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia firmato davanti alle Commissioni di concilizione o di fronte ad un giudice, non esistono problemi sulla sua applicazione e sul rischio, per l'azienda, che l'atto venga impugnato, a posteriori, dal dipendente. Presenta maggiori rischi il caso in cui l'atto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nasca come transazione privata tra azienda e dipendente;
- esiste,da parte aziendale, il desiderio di usare risoluzione consensuale del rapporto di lavoro come scorciatoia per liberarsi di dipendenti sgraditi, con cui non si riesce a risolvere il rapporto di lavoro , utlizzando pressioni psicologiche se non addirittura azioni di mobbing. E' noto alle Direzioni del Personale che alcuni dipendenti, malgrado si abbiano prove di negligenza o di attività fraudolente, sono abilissimi nel difendersi sia con i propri mezzi sia impugnando legalmente sanzioni disciplinari o l'eventuale licenziamento. Usare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con questi dipendenti ha come effetto secondario quello di provocare malumori e demotivazione sui dipendenti onesti, che giudicano l'atto come un segno di debolezza dell'azienda e trovano ingiusta l'erogazione di somme, talvolta rilevanti, a personaggi dalla dubbia moralità.
Si dovrebbe, al momento della transazione privata, concordare una formulazione tipo per l'atto dirisoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, in tale modo, risulterà protettiva sia degli interessi del dipendente che di quelli dell'azienda.
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