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La tutela del consumatore

Creato il 19 novembre 2010 da Mutuonews

La tutela del consumatoreMaggiori tutele per i consumatori arrivano in Italia grazie ad una direttiva comunitaria che disciplina il diritto di recesso del consumatore e la trasparenza bancaria. Cominciamo con il dire che la direttiva è applicabile ai contratti di mutuo sotto la soglia dei 200 mila euro e superiori alla soglia dei 75 mila euro.

Per queste tipologie di contratti, il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla pattuizione del contratto ed in cadi di inadempienza del soggetto erogatore del prestito, il consumatore può recedere dal contratto pretendendo anche il rimborso delle rate già versate.

Nota di particolare rilievo è l’abolizione del cosiddetto jus variandi, è cioè proibito alle banche e agli altri istituti abilitati ad erogare un prestito di modificare unilateralmente il tasso di interesse.

Indubbiamente è da accogliere positivamente l’impegno dell’Unione europea nel tutelare i consumatori e nello stanare le insidie che possono nascondersi dietro un contratto di mutuo, ma la domanda da porsi è: prima di questa direttiva quali erano gli strumenti che tutelavano il consumatore previsti dal nostro ordinamento giuridico?

Per rispondere a questa domanda bisogna necessariamente partire da un concetto che viene più volte richiamato nel codice civile e cioè la buona fede, il codice non ne da nessuna definizione e dopo un impegno lungo decenni compiuto da studiosi e dai giudici siamo, oggi arrivati alla conclusione che “la buona fede  si atteggia come un impegno od obbligo di solidarieta’, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte.

Lo stesso canone della buona fede in senso oggettivo non impone ai soggetti un comportamento a contenuto prestabilito, ma rileva soltanto come limite esterno all’esercizio di una pretesa, essendo finalizzato al contemperamento degli opposti interessi, componendoli nell’ambito delle rispettive pretese”.

Questa è l’interpretazione stabilita ormai da vari anni dalla Cassazione; la cosa da notare è che anche senza la direttiva comunitaria il consumatore ha questo strumento per contestare comportamenti della controparte iniqui, illogici e quant’altro.

Sul tema invece dello jus variandi, se è vero che è proibito di modificare unilateralmente il tasso di interesse, è pu vero che il tasso di interesse viene agganciato a parametri soggetti ad oscillazioni; in poche parole se all’erogatore del credito è proibito di modifare il tasso di interesse, questo potere passa in u n certo senso al mercato che a seconda dell’andamento, determina il tasso di interesse.


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