Quali sono le caratteristiche tecniche che contraddistinguono l’attività autonoma da quella svolta dal personale dipendente delle imprese del comparto edile? A questa domanda risponde la recente Circolare Ministero del lavoro n. 16/2012 rivolta al proprio personale ispettivo
Non si tratta di criteri generali per distinguere il lavoratore autonomo da quello dipendente nell’ambito dell’edilizia, ma di una serie di chiarimenti che hanno lo scopo principale di orientare l’azione ispettiva.
Autonomia lavorativa significa possesso di idonea attrezzatura
Tra gli elementi che il tecnici del Ministero del lavoro sottolineano essere significativi per determinare se un lavoratore che opera in cantiere è, effettivamente, un autonomo è la dotazione di idonea attrezzatura.
“Gli elementi significativi ai fini della verifica”, si legge nelle istruzioni del MinLav, “sono quelli connessi al possesso ed alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva piena autonomia organizzativa e realizzativa delle intere opere eseguite”.
Il semplice possesso di minuta attrezzatura, invece, non è sufficiente “a dimostrare l’esistenza di un’autonoma attività imprenditoriale” e non lo è nemmeno “la disponibilità delle macchine o attrezzature per la realizzazione dei lavori data dal committente o dall’impresa esecutrice, rappresentando tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione autonoma”.
La nota ministeriale, inoltre, esclude la compatibilità di prestazioni di lavoro autonomo con riferimento alle seguenti attività:
- realizzazione di opere strutturali del manufatto,
- operazioni di sbancamento.
- costruzione delle fondamenta
- realizzazione opere in cemento armato
- realizzazione strutture di elevazione in genere.
Per lo svolgimento di tali mansioni, infatti, è necessario utilizzare un apposito cronoprogramma, destinato anche a realizzare il coordinamento tra lavoratori, difficilmente compatibile con le caratteristiche dell’attività autonoma relativamente a tempi e modalità di esecuzione dei lavori.
Sul piano della presunzione, pertanto, il dicastero ha evidenziato che sono riconducibili nell’ambito della subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibite alle attività di: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dal committente o appaltatore.