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Le lettere di patronage

Creato il 22 dicembre 2010 da Mutuonews

Le lettere di patronageTra le varie forme di garanzia personale per il soddisfacimento delle ragioni del creditore in caso di inadempimento del debitore, si sta facendo largo l’istituto delle lettere di patronage con il quale un soggetto, legato da rapporti affettivi o professionali con il debitore, dichiara  al creditore che il debitore ha una situazione patrimoniale solida oppure può dichiarare che vigilerà affinchè il debitore adempia ai suoi obblighi.

Non esiste uno schema fisso, il codice civile non prevede questa forma di garanzia che ha trovato il suo humus nella prassi commerciale.

Sulla normativa da applicare a questo istituto ci sono molte controversie; l’aspetto pacifico è che le lettere si suddividono in deboli e forti; le deboli sono lettere con le quali il soggetto fornisce al creditore, di solito prima della conclusione del contratto di finanziamento, ragguagli circa la posizione economica del debitore, in questo caso, se il debitore non adempie, il soggetto che ha fornito le informazioni può essere citato per risarcimento danni dal creditore sulla base della considerazione che il creditore si è determinato a concludere il contratto con il debitore proprio in virtù delle rassicurazioni avute, tecnicamente si parla di responsabilità precontrattuale.

Le lettere forti sono missive con il quale il soggetto, detto patronannant, s’impegna a vigilare sui movimenti economici del debitore, in questo caso l’impegno è maggiore, non si tratta solo di fornire informazioni al creditore; per alcuni se il debitore non adempie, sarà il patronnant a doversi fare carico dell’adempimento perchè in sostanza ha posto in essere un vero  e proprio contratto con il creditore in base all’articolo 1333 del codice civile.

Questa ricostruzione non è scevra di critiche, il richiamo al 1333 sembra una forzatura, ma lungi dal voler fare un discorso meramente accademico, il punto che preme sottolineare è che sia il patronnant, che il creditore e il debitore devono prestare la massima attenzione a questo strumento, la cui disciplina non è “fissa”, ma dipende dal contenuto delle lettere, dal ruolo del patronnant e dal rapporto complessivo che lega il patronnant al debitore e al creditore.


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