Le polizze vita sono elusive

Da Pukos

Polizze vita, tassazione stravolta.

Per l’Agenzia delle entrate tassazione non al momento del riscatto ma di anno in anno, durante tutta la durata del contratto. A questo risultato si arriva leggendo gli avvisi di accertamento notificati nelle scorse settimane dall’ Agenzia delle entrate nell’ indagine Credit suisse.

Per la prima volta dunque è messo in discussione il differimento d’imposta, caposaldo della fiscalità dei contratti di assicurazione sulla vita. Gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle entrate sulle annualità in scadenza raccontano di più dell’indagine della procura della Repubblica di Milano sulle polizze emesse dalla società Credit suisse life Bermuda e sottoscritte da residenti italiani in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Secondo il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, che ha indagato sotto la direzione della procura della Repubblica di Milano, i contratti di assicurazione sulla vita emessi da Credit suisse Bermuda devono essere riqualificati in gestioni patrimoniali. E questo sulla base di specifiche procure rilasciate dalla compagnia assicurativa ai sottoscrittori delle polizze per impartire istruzioni al gestore e alla banca depositaria sulle singole operazioni di acquisto/vendita dei titoli sottostanti alle posizioni assicurative in parola.

L’art. 45, comma 4, del Tuir, prevede che i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. Un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione non è produttivo di reddito sino alla decisione del sottoscrittore di procedere al riscatto, totale o parziale della posizione. In tal caso, costituisce reddito il differenziale tra quanto versato e quanto effettivamente percepito.

Tale meccanismo di differimento d’imposta al riscatto assume la denominazione di Tax deferral. La Guardia di finanza nell’indagine Credit suisse contesta per la prima volta la tenuta di questo meccanismo. E questo in relazione all’influenza del sottoscrittore nelle scelte di gestione del sottostante delle posizioni assicurative. Secondo l’articolo 1882 del codice civile, l’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato sulla vita propria o su quella di un terzo. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento.Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Questa è la ragione dell’esclusione delle somme corrisposte a seguito del decesso dell’assicurato dall’asse ereditario.

Fonte: Italiaoggi.it 


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