Legge elettorale, il testo dell’Italicum
Creato il 23 gennaio 2014 da Marvigar4
PROPOSTA DI TESTO BASE
Articolo 1
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati e`eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’articolo 83»;
2. All’articolo 2 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente comma:
«2. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. »
3. L’articolo 3 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e` sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e` effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B” sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno;
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
4. All’articolo 4, comma 2, del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e il cognome e il nome dei relativi candidati»
5. All’articolo 11 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l’eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;
6. L’articolo 13 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
“Articolo 13
Presso la Corte d’appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d’appello o del Tribunale.”
7. all’articolo 14, comma primo del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «liste di candidati» sono aggiunte le seguenti «nei collegi plurinominali»;
b) le parole «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali»;
8. dopo l’articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente:
“Articolo 14-ter.
1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.”
9. All’articolo 18bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni
a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o. in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
10. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale “;
11. Al comma 1 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: “Le liste dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “Le liste dei candidati nei collegi plurinominali” e le parole “indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,” sono sostituite
dalle seguenti: “del capoluogo della regione”;
12. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 3) le parole da “riduce al limite prescritto” sino a fine periodo sono sostituite dalle seguenti: “riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell’art. 18 bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell’articolo 18-bis o quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma.”
b) al comma 1, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:
«7bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all’Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la presenza di candidati inclusi in più liste e comunica i loro nomi agli Uffici centrali circoscrizionali; ai sensi dell’articolo 19, gli uffici centrali circoscrizionali contattano immediatamente i delegati di ciascuna lista interessata ai fini dell’accertamento e procedono ai sensi dell’articolo 22 per le eventuali modifiche nella composizione delle liste dei collegi plurinominali;»
13. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazione:
a) al comma 1, numero 2), secondo periodo, dopo le parole: “I contrassegni di ciascuna lista,” sono aggiunte le seguenti: “e i nominativi dei relativi candidati”;
b) al comma 1, numero 4) sostituire le parole: “alla prefettura capoluogo della circoscrizione” con le parole: “alla prefettura del comune capoluogo di regione”
14. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nella scheda sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome ed il nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”.
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate o delle singole liste singole ammesse al ballottaggio in due distinti rettangoli”.
15. Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico.»
16. All’articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i numeri da 1) a 7) sono sostituiti dai seguenti:
«1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata in uno dei collegi plurinominali compresi in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi nonché le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in collegi plurinominali in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso dei collegi plurinominali della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d’Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel collegio plurinominale;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista;
8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
9) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole circoscrizioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:
a) per ogni circoscrizione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale circoscrizionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;
b) per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali circoscrizionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole circoscrizioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle circoscrizioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui alla lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni circoscrizione, a partire dalla circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna circoscrizione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la circoscrizione sia costituita da un unico collegio plurinominale, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.
g) qualora la circoscrizione sia costituita da più di un collegio plurinominale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi plurinominali della circoscrizione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale circoscrizionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale della lista nel collegio plurinominale per il quoziente elettorale circoscrizionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui corrispondono, nell’ordine, le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale circoscrizionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.
b) al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
«9-bis) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) »
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione”
17. L’art. 85 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è abrogato.
18. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
19. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
20. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;
21. La rubrica del TITOLO VI è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige »;
22. all’articolo 92, comma primo, numero 3) è aggiunto in fine il seguente periodo: «qualora i presentatori intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, il deposito del contrassegno e la dichiarazione di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
23. all’articolo 93, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: «Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascun candidato e il totale dei voti validi nel collegio.»;
24. dopo l’articolo 93, sono inseriti i seguenti:
«ART. 93-bis 1. Con il decreto di cui all’articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.
2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano ad una lista circoscrizionale che concorre alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, alla quale gli stessi aderiscono con l’accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e, il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno che lo contraddistingue , nonché la lista circoscrizionale alla quale il candidato si collega ai fini del comma 2 dell’articcolo 93-quater. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
3. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, debbono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. All’atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno, ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata e la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 1. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà. La dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio.
5. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d’appello di Trento. Insieme con le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui al comma 2.
6. Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento della candidatura in coalizione ai sensi dell’articolo 14-bis, le dichiarazioni di collegamento sono effettuati nei termini e con le modalità di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 14-bis.»;
«ART. 93-ter 1. L’elettore esprime un unico voto per il candidato prescelto nel collegio uninominale. Il voto espresso in favore del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista circoscrizionale a questo collegata.
2 Il modello di scheda per l’elezione nei collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è quello previsto dalla tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
3. L’elettore vota tracciando un unico segno sul nome del candidato nel collegio uninominale, ovvero sul relativo contrassegno.
«ART. 93-quater 1. L’ufficio elettorale regionale procede, con l’assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis.
2. Il presidente dell’ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età (49)..
3. Per l’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, l’ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per uno, due, … sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l’ordine della graduatoria di quoziente.
4. L’ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l’ordine in cui essi si succedono.
5 Ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), l’Ufficio centrale elettorale comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, la cifra elettorale di ciascun candidato nei collegi uninominali e il totale dei voti validi nella circoscrizione. I voti espressi in favore di un candidato nel collegio uninominale che sono computati nella cifra elettorale della lista circoscrizionale cui la candidatura è collegata, non sono computati in sede nazionale in favore di alcuna lista, anche se contraddistinta con il medesimo contrassegno.
6. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati, secondo le rispettive assegnazioni, nei numeri che ai sensi dell’articolo 83 determinano l’assegnazione del premio di maggioranza.
25. Per le prime elezioni successive all’entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 18bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche ai partiti o ai gruppi politici costituitisi in gruppo parlamentare in entrambe le Camere al 31 dicembre 2013.
Articolo 2
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e successive modificazioni, di seguito denominato “decreto legislativo n. 533 del 1993”, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico corrispondenti al territorio delle regioni. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna regione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto ai commi 3 e 4 l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste sul territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma dell’articolo 16, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi del medesimo articolo 16.
2-bis. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole regioni è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali di cui alla Tabella “B”, con le medesime modalità di cui al primo periodo
2ter. Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono attribuiti in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
4. Fatto salvo quanto stabilito ai sensi del comma 3, i collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
I collegi plurinominali sono costituiti nell’ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei criteri e dei principi direttivi recati dall’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
2. All’articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole “nelle circoscrizioni regionali” sono sostituite con le seguenti: “nei collegi plurinominali di ciascuna regione”.
3. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
4. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.”
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Ogni lista, all’atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore e, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere”
5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole “ufficio elettorale regionale” con le seguenti: “ufficio elettorale circoscrizionale”;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole “I contrassegni di ciascuna lista” sono aggiunte le seguenti: “e i cognomi e i nomi dei relativi candidati”;
c) al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole “recanti i contrassegni delle liste” sono aggiunte le seguenti: “e il cognome e il nome dei relativi candidati;
d) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole “e i nominativi dei relativi candidati”;
e) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda, unica a livello nazionale, sono riprodotti, in due distinti rettangoli, i contrassegni delle liste collegate e delle singole liste non collegate ammesse al ballottaggi.
10. L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
1. L’ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale regionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali dei collegi plurinominali della circoscrizione;
2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista, nonché il totale dei voti validi espressi nei singoli collegi plurinominali e nella circoscrizione regionale”.
11. La Rubrica del Titolo VI è sostituita dalla seguente: “Delle operazioni dell’ufficio elettorale nazionale”.
12. L’articolo 16 del testo unico del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
«1. L’Ufficio centrale elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina le cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nel collegio uninominale della Valle d’Aosta e nel Trentino Alto Adige;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste che compongono la coalizione stessa che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
3) individua quindi:
a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l’8 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente nei collegi plurinominali di regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella nel complesso dei collegi plurinominali della regione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d’Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in circoscrizioni comprese in una delle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione medesima;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi dei numeri 1) e 2) non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista.
8) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 308 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
9) L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);
10) Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede quindi alla distribuzione dei seggi assegnati alle varie liste di cui al numero 3, lettera b) e al numero 6) prima nelle singole regioni e poi nei collegi plurinominali di ciascuna regione. A tale fine, l’Ufficio procede come segue:
a) per ogni regione, somma le cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto ottenendo così la cifra elettorale regionale di lista; divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali di lista per il numero dei seggi spettanti alla regione, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale regionale;
b) per ogni regione, divide la cifra elettorale regionale di ogni lista per il quoziente elettorale regionale, ed assegna ad ogni lista il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma della successiva lettera e);
c) determina quindi la cifra elettorale residuale di ogni lista, pari alla differenza tra la rispettiva cifra elettorale regionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale per il numero di seggi assegnati ai sensi delle lettere a), e b). Sono da considerare cifra elettorale residuale anche le cifre elettorali regionali di liste che non abbiano conseguito seggi ai sensi delle lettere a) e b);
d) verifica, per ciascuna lista, il numero di seggi assegnati a quoziente intero nelle singole regioni ai sensi delle lettere a) e b). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al numero 4) per le liste singole e di cui al numero 7) per le liste collegate in coalizione, toglie i seggi in eccedenza; i seggi eccedenti sono sottratti alle liste a partire da quelle regioni che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l’ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera e);
e) dispone in un’unica graduatoria nazionale decrescente le cifre elettorali residuali di cui al comma 5, lettera c), e ripartisce tra le liste i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni regione, fino a raggiungere per ciascuna lista il numero di seggi assegnati ai sensi del numero 4) ovvero del numero 7). L’assegnazione dei seggi residui viene condotta a partire dalla lista ammessa al riparto dei seggi con la minor cifra elettorale nazionale. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascuna lista, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi assegnati ad ogni regione, a partire dalla regione in cui la lista abbiano ottenuto il minor numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria crescente del numero dei voti validi riportati dalla stessa lista nelle altre regioni;
f) determina il numero dei seggi spettanti complessivamente ad ognuna delle liste in ciascuna regione, sommando per ciascuna i seggi già assegnati ai sensi della lettera b) e i seggi residui spettanti ai sensi della lettera e). Qualora la regione sia costituita da un’unica circoscrizione, per ciascuna lista il numero di seggi così determinato corrisponde a quello infine assegnato nella circoscrizione medesima.
g) qualora la regione sia costituita da più di un collegio circoscrizionale, distribuisce i seggi assegnati alle liste ai sensi della lettera f) tra i collegi circoscrizionali della regione. A tal fine, per ciascuna lista divide la cifra elettorale regionale per il numero di seggi spettanti, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di lista. Per ogni collegio plurinominale divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale della lista per il quoziente elettorale regionale di lista, ed assegna alla lista medesima il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi residui sono attribuiti alla lista in quelle circoscrizioni della regione cui corrispondono nell’ordine le rispettive cifre residuali più alte, date dalla differenza tra la cifra elettorale circoscrizionale ed il prodotto del quoziente elettorale regionale di lista per il numero di seggi già assegnati alla lista medesima a quoziente intero.
9) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 169 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7) e 8);
2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 169 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l’Ufficio assegna 169 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 139 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10).
3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità:
1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 163 seggi. In tale caso l’Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;
2) l’Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 145 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2);
4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l’Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.»
4. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati, per ciascuna circoscrizione della relativa regione, a ciascuna lista.
5. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».
13. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:
1. Il presidente dell’ufficio elettorale nazionale proclama eletti, per ciascun collegio plurinominale della regione e nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione. »
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l’ufficio elettorale nazionale assegna i seggi nella medesima circoscrizione regionale alla lista, facente parte della stessa coalizione, che abbia la cifra residuale più alta tra quelle di cui al comma 1, numero 8), lettera g), ultimo periodo, non già utilizzata per l’attribuzione di seggi. Qualora due o più liste abbiano una uguale cifra residuale, si procede mediante sorteggio. »
14. L’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
16. All’articolo 19, comma 2, le parole “nell’ambito della stessa circoscrizione ai sensi dell’articolo 17, comma 8” sono sostituite con le seguenti: “nell’ambito dello stesso collegio plurinominale o della stessa regione con le modalità di cui all’articolo 17”.
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