Magazine Medicina
PREMESSA All’interno del nostro Sistema Sanitario Nazionale operano, in qualità di liberi professionisti o di lavoratoti dipendenti, persone appartenenti 27 categorie professionali non mediche, le quali costituiscono la maggioranza assoluta del personale sanitario. Di questi, sono rappresentati da un ordine professionale solamente i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti. Alcune fanno capo ad un collegio o ad un’associazione professionale rappresentativa, mentre una parte di esse non sono addirittura rappresentate da alcun tipo di associazione. In questo quadro è necessaria una ridefinizione delle norme che consentano anche alle altre professioni, l’accesso ad un ordine professionale.
LA DIFFERENZA FRA COLLEGIO E ORDINE Con il termine ordine professionale, si identifica un’istituzione autogovernata, identificativa di una professione, riconosciuta dalla legge, avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti; ad essa lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l'albo e il codice deontologico, tutelando la professionalità della categoria. E fin qui riconosciamo anche l’operato del collegio IPASVI. La denominazione di Ordine Professionale viene di solito usata in relazione a quelle professioni per le quali è richiesto un titolo di studio di livello non inferiore alla laurea, oltre ovviamente al superamento del relativo esame di abilitazione. Per le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore, si usa di solito la denominazione di collegio professionale. Tale distinzione terminologica non è, comunque, seguita in modo rigoroso dal legislatore (ad esempio, l'Ordine dei giornalisti ha tale denominazione, nonostante non sia richiesta la laurea per l'esercizio della professione). Come sappiamo, il professionista infermiere risponde ad entrambi i requisiti sopra esposti, senza contare tutti i vari livelli di formazione post base (master, lauree magistrali, dottorato di ricerca) ormai ampiamente collaudati e diffusi in ambito universitario. L’INIZIATIVA La questione dell’assetto professionale sanitario riguarda più di 800.000 dipendenti, suddivisi in 9 categorie professionali regolamentate con albi, ordini e collegi (medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, infermieri pediatrici, assistenti sanitari, ostetriche e tecnici radiologi) oltre a 140.000 persone appartenenti alle rimanenti 17 categorie non rappresentate da alcun tipo di rappresentanza, fra i quali fisioterapisti, tecnici della prevenzione, dietisti eccetera.
Come si diceva qualche riga più su, la riforma delle professioni sanitarie, che ha già una pluralità di norme attuative (Decreto Legislativo 502/92, legge 42/99, legge 251/2000, legge 43/06) non è stata ancora completata nella parte pratica, che prevede l’evoluzione degli attuali collegi in ordini e l’istituzione di albi ed ordini per le 17 professioni che ne sono sprovviste. L’esercizio della delega per dare attuazione a quanto sopra, previsto dall’articolo 6 della legge 43/06, non è giunto a buon fine nella precedente legislatura, in quanto essa si è conclusa prematuramente. Si direbbe quindi dovutae necessaria, la modifica della denominazione da Collegio ad Ordine, per le professioni già vigiliate dal Ministero della Salute, in considerazione della loro evoluzione formativa e professionale. Altro motivo a rinforzo della necessità di creare gli Ordini delle Professioni Sanitarie si può ritrovare anche nel nostro sistema ECM, che prevede che siano gli Ordini professionali a favorire la formazione professionale ed a vigilare sul corretto svolgimento e adempimento della stessa. Il problema sorge quindi, per quei professionisti che non sono rappresentati da un Ordine o qualsivoglia associazione professionale, ma che investono ugualmente tempo ed altre risorse nella formazione professionale. LA LEGGE PROPOSTA (In Sintesi) Il provvedimento definisce che In ogni città metropolitana o ambito territoriale definito, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Dall’entrata in vigore della presente legge i Collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati in questo modo: A) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in ordini degli infermieri e infermieri pediatrici e Federazione nazionale degli ordini degli infermieri e infermieri pediatrici. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici; B) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche; C) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Le Federazioni nazionali degli ordini elencati ai punti a, b e c assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri e infermieri pediatrici, Federazione nazionale degli Ordini delle ostetriche/i e Federazione nazionale degli Ordini della professione di tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Gli Ordini manterranno lo statuto di Enti pubblici non economici di tutela dell’interesse pubblico, saranno dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute. Avranno il compito di promuovere e assicurare l’indipendenza professionale e di verificare il corretto attuarsi della formazione continua e il possesso dei titoli abilitanti degli iscritti. Vengono poi definiti, negli articoli del disegno di legge successivi ai primi due, gli Organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie (Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione, Collegio dei Revisori dei Conti) e relative funzioni, ma queste sono disposizioni che non varierebbero di molto l’attuale struttura dei collegi IPASVI. Quanto scritto sopra è un riassunto delle parti salienti del disegno legge, ovvero quelle che modificano formalmente la denominazione dei Collegi in Ordini. Il testo integrale è disponibile a questoLINK, nel caso in siate interessati a scaricarlo e leggerlo.
A presto e speriamo in bene!!
Valentino
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