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Libertà di espressione, diritto di satira. Profili e limiti alla luce (delle ombre).

Creato il 13 gennaio 2015 da Retrò Online Magazine @retr_online

« En général, il est de droit naturel de se servir de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortunes. Je connais beaucoup de livre qui ont ennuyé, je n’en connais point qui aient fait de mal réel»

«In generale, è diritto naturale dell’uomo quello di utilizzare la sua penna e la sua lingua, a suo rischio e pericolo. Conosco molti libri che hanno annoiato, non ne conosco nessuno che abbia fatto male realmente a qualcuno.» (Traduzione nostra da François-Marie Arouet, detto Voltaire, voce ” Liberté d’ imprimer”, Questions sur l’ Encyclopédie).

Francia, 1770.

Parlare oggi di diritto di satira e di libertà di espressione.
Sembrerebbe meglio di no.

Eppure è proprio quando si sfiorano le tenebre che la luce della conoscenza è ancora più determinante. Allora vediamo qui di approfondire, giuridicamente, i concetti di cui abbiamo tanto sentito parlare negli ultimi tre giorni.
L’articolo 21 della nostra Costituzione sancisce un principio che è la pietra d’angolo di uno stato democratico: la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero.

La Corte Costituzionale con sentenza n.84 del 1969 specificò che proprio l’articolo 21 è tra quelli che “maggiormente condizionano il modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale”.
Solo la legge (riserva assoluta di legge) può porre eventuali limitazioni sostanziali a questa libertà, limitazioni che comunque devono trovare giustificazione solo nei principi costituzionali. Tale libertà “non riguarda solo le informazioni o le opinioni accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti”, ma interessa principalmente quelle che “urtano o inquietano e ciò per rispetto al pluralismo, alla tolleranza e allo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica” (CEDU 8.07.1986, Lingens; Cass. pen. 20.07.2007, n. 25138).

Perché il nostro principio:
“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”
è ripreso anche dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche , e senza considerazione di frontiere”.
Con il termine diritto di satira si intendono invece tutte quelle forme di manifestazione del pensiero che mettono a nudo, ridicolizzandoli, i costumi, le abitudini o i comportamenti sia del singolo sia di una categoria di persone, sul presupposto del castigat ridendo mores.
La Corte di Cassazione ha enucleato nel tempo una specifica forma di satira, la c.d. satira politica, da intendersi quale libera espressione della cultura delle istituzioni, che si caratterizza per il fatto di mirare all’ironia sino al sarcasmo o comunque all’irrisione di chi esercita il pubblico potere.

Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto. Essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive e opinabili, sottraendosi a una dimostrazione di veridicità.
Il fondamento del diritto di satira è da rinvenirsi non solo nell’art. 21 della Costituzione ma anche negli artt. 9 e 33 della Costituzione, diretti a tutelare le espressioni artistiche e culturali in genere.
La giurisprudenza di merito ha avuto modo di statuire che la satira:
a) non risponde ad esigenze informative;
b) non ha rapporti di necessità e coincidenza con la verità del fatto;
c) non può, se mira all’efficacia del messaggio, ubbidire a criteri di equilibrata espressione.

L’orientamento espresso dalle corti di merito è stato parzialmente confermato dal giudice di legittimità, secondo il quale la satira può: “ricorrere ad un linguaggio simbolico, paradossale e svincolato da forme convenzionali; irridere chi esercita il pubblico potere, esasperando la polemica intorno a opinioni e comportamenti; non essere soggetta agli schemi razionali di verifica critica” (Cass. pen., 22.12.1998, Senesi).
Nell’esercizio del diritto di satira si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesione dell’altrui reputazione, purchè siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento altrui. Non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione.

La libertà di espressione va bilanciato con altri diritti di pari rango e, segnatamente, con i diritti della personalità (Cass. civ., 13.06.2006, n. 13646).
In particolare esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale, garantito dall’art. 2 Cost., che afferma la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti e in ogni proiezione della stessa nella società, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. Inoltre, l’espresso riferimento alla persona come singolo è il fondamento normativo che dà consistenza al diritto alla reputazione, in correlazione anche con l’obiettivo primario di tutela «del pieno sviluppo della persona umana», di cui al successivo art. 3 della Costituzione.

Dunque il nostro ordinamento democratico tutela nella stessa misura sia i diritti della personalità (anche sotto la forma del diritto alla identità personale e alla riservatezza) che il diritto alla manifestazione del pensiero (sotto la forma di attività di critica, cronaca) e, nel caso di conflitto tali, è accordata una tutela prevalente al primo solo se il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero sia stato esercitato in violazione dei canoni della verità, continenza e interesse sociale della notizia.
Quindi si contrasta giuridicamente soltanto se si tratta di una notizia non vera, non di una notizia dissacrate, ironica, pungente.
Arretrare sulla garanzia della “libertà” sarebbe una sconfitta non solo per la Francia della dichiarazione dei diritti dell’uomo, ma anche per l’Europa della Carta di Nizza, per l’Italia della Costituzione. Una vittoria per l’oscurantismo del totalitarismo. La storia, purtroppo, insegna e tempera la memoria di tutti.

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