Sono in vigore da oggi le nuove regole sugli impianti termici grazie al nuovo libretto d’impianto che riguardera' caldaie, sistemi di riscaldamento e climatizzazione, impianti solari ed altre tipologie simili
Sono in vigore da oggi le nuove regole sugli impianti termici grazie al nuovo libretto d’impianto che riguarderà non più solo caldaie e sistemi di riscaldamento ma anche sistemi di climatizzazione, impianti solari etc.
Il decreto ministeriale del 10 febbraio 2014, prevede infatti che il nuovo libretto, da tenere in casa, offrirà al proprietario una ‘garanzia di sicurezza, salubrità ed igiene’ degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione presenti nell’abitazione. In altre parole, la normativa prevede che, a partire dal 15 ottobre 2014, e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate dalle singole Regioni, ogni cittadino si doti del nuovo libretto d'impianto, che affianca quello vecchio (e che non deve essere buttato). In ogni abitazione ci saranno perciò due tipologie di libretti: uno per il rapporto sull'efficienza in cui registrare le prestazioni degli impianti (vecchio libretto) ed uno per l'uso, la manutenzione e la sicurezza dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione (nuovo libretto), attraverso cui il tecnico, chiamato per effettuare le verifiche, indicherà al proprietario di casa gli interventi di controllo e di manutenzione (eventuale) da effettuare.
A fare maggior chiarezza sui passaggi da compiere nell’acquisizione del nuovo libretto d’impianto e sull’avvio delle procedure di controllo e verifica dei sistemi di riscaldamento e climatizzazione, ci pensa Domotecnica, azienda molto attiva nel settore dell’efficienza energetica. L’azienda ha infatti realizzato un vademecum per rispondere al meglio ai dubbi dei consumatori.
Questi alcuni dei punti più importanti:
• Con il 15 ottobre non deve scattare la ‘corsa al libretto’ per mettersi in regola. La normativa prevede, infatti che, a partire da questa data, e secondo le scadenze di manutenzione degli impianti già regolamentate dalle singole Regioni, ogni cittadino si doti del libretto d’impianto, che affianca quello vecchio che non deve essere buttato.
• Il responsabile d’impianto (di riscaldamento e climatizzazione) è l’occupante della casa qualunque titolo, quindi il proprietario nel caso di abitazione privata e l’inquilino in caso di affitto. Fa eccezione l’affittuario in un condominio con riscaldamento centralizzato, dove la responsabilità è dell’amministratore. Se è però presente nell’appartamento un impianto di climatizzazione estiva, la responsabilità è dell’affittuario che deve farne verificare la sicurezza.
• Per effettuare i nuovi controlli di sicurezza, è necessario rivolgersi a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere c, d ed e del decreto 37/08, ex 46/90) ovvero che siano abilitati per operare su impianti di riscaldamento, di climatizzazione e su impianti idrosanitari.
• Il tecnico effettuerà un controllo ed un’eventuale manutenzione, monitorando le funzionalità dell’impianto, verificandone il rendimento e la salubrità, controllando non solo caldaie e generatori di caldo o freddo, ma ogni componente dell’impianto.
• L’occupante, sia esso proprietario o inquilino, deve farsi carico delle spese del controllo e della manutenzione da parte del tecnico.
• Chi non effettua gli obbligatori interventi di controllo ed (eventuale) manutenzione degli impianti rischia una sanzione che parte dai 500 euro e arriva sino ai 3mila euro. Anche per l’installatore che comunica in maniera errata o incompleta l’esito del controllo è prevista una multa che va dai mille ai 6mila euro.
• Il periodo di controllo e manutenzione obbligatoria degli impianti viene stabilito delle singole Regioni e potrebbe variare dai due ai quattro anni (salvo indicazioni diverse). Mentre per tutto ciò che riguarda la manutenzione e la verifica della sicurezza e salubrità fa fede quando indicato dal manutentore.
(ml)
15-10-2014