Sono molte le aziende che, anche nel 2011, avranno bisogno di effettuare delle riduzioni del personale o adottando la procedura dei licenziamenti collettivi, o quella dei licenziamenti individuali plurimi.
I criteri di legge, per il licenziamenti collettivi, se non modificati da accordi con le organizzazioni sindacali, contemplano un parametro tecnico organizzativo/produttivo; lo stesso vale per i licenziamenti individuali plurimi, quando questi abbiano come obiettivo una riduzione generalizzata delle posizioni e non la soppressione di specifiche mansioni, o uffici, o sedi o unità.
Si pone frequentemente, sia nell'uno che nell'altro caso, la necessità di scegliere tra diversi dipendenti, che abbiano uguali mansioni o che siano tra loro fungibili, quelli da licenziare; non rappresenta, ovviamente alcun problema l'individuazione dei parametri anzianità aziendale e carichi di famiglia, mentre può riservare spiacevoli conseguenze la definizione di parametri tecnico organizzativi facilmente contestabili.
Non entro nel dibattito, squisitamente legale, sul peso da dare ai diversi parametri; mi preme far notare che l'utilizzo di parametri tecnico organizzativi, studiati per allontanare specifici dipendenti, trova, molto spesso, i giudici estremamente attenti alla loro credibilità, al punto da condannare l'azienda al reintegro del dipendente licenziato.
Cito, come esempio, il caso di un'azienda che, nell'effetture un licenziamento collettivo, ha inserito come parametro tecnico organizzativo la produttività, per estromettere alcuni precisi dipendenti.
Faccio notare che::
- ritengo abbastanza difficile che, nell'eventualità di un ricorso, un giudice accetti, come parametro tecnico organizzativo la produttività;
- ammesso che un giudice accetti il parametro, l'azienda dovrà dimostrare di avere un credibile sistema per misurare la produttività dei suoi dipendenti, talmente raffinato da poter individuare quali dipendenti si discostano, in negativo, dalla media.