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Licenziamento individuale e riduzione del personale: consigli per il dipendente e per il datore di lavoro

Da Raffa269

imagesIl licenziamento individuale: come fare nel caso si intenda ridurre il personale le ragioni tecniche ed organizzative che sono alla base del ridimensionamento non siano strettamente inerenti ad un determinato ufficio, attività o posizione lavorativa bensì sono indirizzate all’esigenza di ridurre e ridimensionare il personale il licenziamento può essere disposto a scapito anche di tutto lo staff che lavora in quell’ufficio e svolge mansioni affini.

I lavoratori oggetto del procedimento di licenziamento individuale dovranno caratterizzarsi per il fatto che svolgono attività affini e rientranti nello stesso ufficio ed comunque dovrà essere disposto rispettando i principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 5 della L. 223 del 1991 e quindi dovrà prendere in considerazione l’anzianità di servizio, i carichi di famiglia e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative .

Pertanto il licenziamento potrà riguardare solo di dipendenti occupati in quella singola attività per esigenze tecniche ed organizzative.

Quando il procedimento di licenziamento individuale è indirizzato in tal senso non sarà possibile da parte del lavoratore, purtroppo, appellarsi a situazioni personali per spingere ad indirizzare il procedimento di licenziamento verso altri dipendenti e quindi qualora sia interessata una funzione il datore di lavoro potrà scegliere quante risorse tagliare ma per scegliere dovrà appellarsi ai principi visti sopra.

Esiste comunque la trasposizione di un diritto di prelazione a vantaggio del lavoratore licenziato che si ha nei sei mesi e prende il nome di diritto di precedenza nei confronti dell’occupazione che svolgeva: n pratica l’azienda se decide di riassumere non potrà farlo con un altro dipendente nei sei mesi successivi ma dovrà riconoscere un diritto di precedenza al lavoratore precedentemente licenziato (cfr art. 15 della L. 264 del 1949), stante il risarcimento del danno ma non la riassunzione immediata del lavoratore come avviene in altre fattispecie.

Si parla in questo ultimo caso di diritto di riassunzione nei sei mesi successivi e riguarda tuttavia solo il caso licenziamento per riduzione del personale. Purtroppo il termine di se3i mesi appare molto stringente considerate le dinamiche e procedure che portano ad uscire da uno stato di crisi ma soprattutto perché le procedure interne di assunzione spesso sono molto lunghe

Si rileva, inoltre, che la violazione dei diritto di precedenza all’assunzione, stabilito da un contratto collettivo, dà diritto, in capo al lavoratore, solo al risarcimento del danno, determinato equitativamente dal giudice, e non già alla costituzione autoritativa del rapporto (v. Trib. Trieste 22 agosto 2002).

Ciò non toglie che il datore di lavoro e l’impresa possano nuovamente riassumere ma in carenza di un fondato motivo oggettivo di licenziamento si verrebbe esposti sicuramente a vertenza da parte del lavoratore decaduto dal proprio incarico e mansione e dove per giustificato motivo oggettivo  il datore di lavoro deve anche provare si essere stato impossibilitato a ricollocare in modo utile il lava rotare licenziato ad uffici, attività e mansioni diverse da quelle svolte precedentemente.

Ovviamente tali affermazioni sono da far valere in sede giurisprudenziali in quanto difficilmente potrebbe trovarsi un accordo.

Altro motivo che va per la maggiore in questo momento di crisi economica è il licenziamento con società in crisi.

Aggiornamento: con la nuova Manovra Economica 2011 potrebbe passare un emendamento che darebbe la possibiltà di licenziare con ancora maggiore facilità. Leggete l’articolo di approfondimento dedicato al nuovo licenziamento con la Manovra economica 2011.

Novità dal DDL Stabilità e Job ACT: il fronte dei licenziamenti è particolarmente agguerrito sul terreno delle modifiche che interesseranno l’articolo 18. Sul tavolo della discussione le casistiche di reintegro dei licenziamenti per giusta causa e motivi disciplinari e discrimnatori. Ad oggi il diritto al reintegro si verificherebbe solo nel caso di licenzimento discriminatorio e non anche per quello per giusta causa ma come sappiamo si stanno mettendo d’accordo.

Breve riflessione

Che dire? Da parte mia il mio pensiero, banale e forse scontato, è che siamo un popolo di pecoroni che subiremo le ingiustizie di un paese in cui i lavortori dipendenti che hanno diritto al lavoro vedranno calpestati i propri diritto per far fronte ad uno Stato che ha assunto a rotta di collo in passato e che ora non sa come fare per sostenere il costo di questo esercito di lavoratori pubblici la cui produttività rispetto ai lavoratori privati è tutta d provare.

Nonostante questo in piazza a protestare, ammettiamolo, non sono scesi in tanti, per cui c’è da aspettarsi che passeranno le modifiche, modifiche epocali, che cambieranno il nostro Paese, in peggio sicuramente, dietro la scusa della flessibilità, concetto lontano anni luce dal nostro paese che nella solidità e nella coerenza ha costruito la ricchezze che ci ha permesso di uscire quasi indenni una crisi economica e politica durata diversi anni.

Per cui ai giovani posso dire che sognatevi il posto di lavoro fisso o anche semplicemente a tempo indeterminato perchè di fatto non esisterà più come prima. Per questo preparatevi ad una vita in cui dovrete rischiare il tutto per tutto, in cui la parola mutuo farà venire i brividi perchè non si saprà mai fino a quale rata potremmo spongerci, se il prossimo mese ce la faremo.

Tutto questo a quale scopo?


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