In tribunale, la forma scritta del licenziamento non può essere provata facendo ricorso a testimoni.
La giurisprudenza aggiunge un altro tassello nel mosaico di uno dei temi più caldi riguardanti i rapporti di lavoro ai temi del Jobs Act. E sulla forma scritta della comunicazione del licenziamento il tema è addirittura bollente, perché su questa partita si gioca uno degli ultimi casi residui di reintegrazione sul posto di lavoro, vale a dire l'obbligo di forma scritta del licenziamento.
Se non si riesce a presentare il documento con cui si è comunicato il licenziamento, questo si considera come se non fosse mai avvenuto e quindi il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro.
Andando ancora più nello specifico, la regola di diritto processuale è la seguente: non è ammessa la prova per testimoni di un contratto (o, come in questo caso, di un atto unilaterale) per il quale è prevista per legge la forma scritta a pena di nullità (cioè: senza la forma scritta l'atto è nullo, quindi si considera come mai intervenuto) a meno che il documento materiale sia stato perso senza colpa della parte.
Questa, in poche parole, la sintesi della recente Sentenza della Corte di Cassazione 3 giugno 2015, n. 11479.
Per i giuristi che volessero approfondire, i riferimenti normativi sono:
- art. 2725 del Codice Civile
- art. 6 della legge n. 604 del 1966
- Cass. Civ., Sez. L, sentenza n. 11059 del 24 agosto 2000
Simone Caroli