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Licenziamento per motivi oggettivi; chiarimenti del Ministero del Lavoro

Creato il 10 febbraio 2013 da Pps @ppsposato
Il Ministero del Lavoro, con circolare del 16 gennaio 2013 ha pubblicato i primi chiarimenti operativi sulla nuova procedura prevista in caso di licenziamento per motivi oggettivi.
Il Ministero ha ritenuto necessario chiarire alcune incertezze intepretative che riguardavano  il ruolo delle Direzioni Territoriali del  Lavoro.
La circolare sottolinea che, pur non ritenendole esaustive, le ragioni che devono ricorrere in caso di licenziamento per motivi oggettivi,sono essenzialmente due:
  1. ristrutturazione di reparti
  2. soppressione del posto di lavoro.
La parte significativa della circolare è, però, quella in cui si precisa che queste due ipotesi non possono essere indicate genericamente , ma l'esigenza della soppressione del posto di lavoro o della chiusura del reparto deve essere chiaramente documentata e dimostrata l'impossibiltà di ricollocare i dipendenti interessati in altre mansioni.

La circolare individua inoltre ulteriori casistiche quali:
  1. terziarizzazione e esternalizzazione di attività;
  2. inidoneità fisica;
  3. impossibilità di “repechage” all’interno del gruppo di imprese;
  4. licenziamento di lavoratore a tempo indeterminato in edilizia anche per chiusura del cantiere;
  5. provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto (es. ritiro della patente di guida a un autista o del porto d’armi ad una guardia giurata);
  6. misure detentive.
Il Ministero del Lavoro richiama inoltre le DTL a sorvegliare affinché i datori di lavoro non cerchino di aggirare quanto stabilito dalla legge sui licenziamenti collettivi; si riferisce al caso in cui a parità di motivazione (motivi economici) i dipendenti licenziati siano almeno cinque. I datori di lavoro dovranno continuare ad applicare la legge 223/91 e non le procedure ex art. 7 Legge 604.
Importante infine una precisazione della Cassazione per quanto riguarda il tentativo di ricollocamento come misura alternativa al licenziamento; le offerte non devono necessariamente avere la caratteristica del lavoro subordinato, ma possono riguardare anche prospettive di lavoro autonomo o in coperativa.

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