Il Ministero ha ritenuto necessario chiarire alcune incertezze intepretative che riguardavano il ruolo delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
La circolare sottolinea che, pur non ritenendole esaustive, le ragioni che devono ricorrere in caso di licenziamento per motivi oggettivi,sono essenzialmente due:
- ristrutturazione di reparti
- soppressione del posto di lavoro.
La circolare individua inoltre ulteriori casistiche quali:
- terziarizzazione e esternalizzazione di attività;
- inidoneità fisica;
- impossibilità di “repechage” all’interno del gruppo di imprese;
- licenziamento di lavoratore a tempo indeterminato in edilizia anche per chiusura del cantiere;
- provvedimenti di natura amministrativa che incidono sul rapporto (es. ritiro della patente di guida a un autista o del porto d’armi ad una guardia giurata);
- misure detentive.
Importante infine una precisazione della Cassazione per quanto riguarda il tentativo di ricollocamento come misura alternativa al licenziamento; le offerte non devono necessariamente avere la caratteristica del lavoro subordinato, ma possono riguardare anche prospettive di lavoro autonomo o in coperativa.