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Licenziamento per scarso rendimento

Da Pps @ppsposato
Riprendo l'argomento sulle procedure di licenziamento individuale, perché di recente sono stati pubblicati gli atti della Sentenza n. 24361/01/12/2010 della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un dipendente contro il suo licenziamento per scarso randimento.
Affermavo, nel mio precedente post che, qualora un dipendente metta in atto comportamenti negligenti, l'azienda deve preparare con molta attenzione il suo licenziamento, se vuole evitare una condanna di reintegro da parte della magistratura del lavoro.
La Suprema Corte ha infatti ribadito che é legittimo il licenziamento per scarso rendimento, qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, un'evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente.
L'azienda, infatti, é stata in gradi di dimostrare che:
  1.  l'atteggiamento negligente del lavoratore era protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori;
  2. lo scarso rendimento del lavoratore aveva provocato la reazione dei colleghi, che spesso si lamentavano dei suoi ritardi, omissioni e per violazioni nello svolgimento del lavoro;
  3. che le inadempienze del lavoratore, pur non provocando un evidente danno economico erano comunque sintomo di uno scarso rendimento e di inadempimento della prestazione lavorativa.
La Corte ha pertanto concluso che questi elementi di prova erano sufficienti a legittimare il licenziamento del dipendente.

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