Il semplice spargimento di ghiaia può essere annoverato tra le opere soggette al previo rilascio di titolo abilitativo edilizio? L’attività di spargimento di ghiaia, su un’area che in precedenza ne era priva, potrebbe essere soggetta a titolo abilitativo edilizio, qualora l’opera nel suo complesso appaia preordinata alla modifica della precedente destinazione d’uso.
È importante soffermarsi sulla collocazione agricola dell’intervento di spargimento di ghiaia e delle destinazioni ammesse dallo strumento urbanistico che, per tale zona sono consentite esclusivamente le destinazioni ad attrezzature di servizio dell’agricoltura e di allevamenti zootecnici, nonché a residenza a servizio dell’azienda agricola.
La norma applicabile all’attività di spargimento di ghiaia è il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e, in particolare:
- articolo 3, comma 1, lettera e) “interventi di nuova costruzione”
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- articolo 10, c0mma 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione.
La II Sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, sede di Brescia, con la sentenza del 12 marzo 2014, n. 245 ha rimarcato la necessità di specifico titolo abilitativo edilizio per l’attività di spargimento di ghiaia su un terreno agricolo poiché comporta la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
In tal senso anche la V Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza 31 dicembre 2008, n. 6756 che ha ribadito la rilevanza urbanistica anche del solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia (attività di spargimento di ghiaia), al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri, poiché deve essere assentita dal Comune ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese quelle non consistenti in attività di edificazione, ma nella modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio, in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione.