1.Trattando della figura del presidente della repubblica nella costituzione italiana un paludato manuale universitario in voga, afferma che “si tratta di una figura che, come si trae dal modo di elezione, non ha funzioni di indirizzo politico, bensì, secondo la dottrina prevalente, di garanzia.” (1) Per poter valutare la veridicità della formulazione secondo la quale il presidente della repubblica non avrebbe funzioni di indirizzo politico, occorre prima interrogarsi a livello più generale riguardo alla funzione di garante svolta capo dello Stato (di cui la figura del presidente della repubblica è una declinazione particolare), chiedendosi di che cosa deve rappresentare la garanzia. Una prima risposta di tipo generale è che “la peculiarità della figura del capo dello Stato, quale è stata creata dalla storia, sta proprio nel fatto che ad uno specifico organo, distinto da tutti gli altri per questa essenziale e irriducibile funzione, viene attribuita la funzione di ultimo garante della unità e continuità dello Stato.” (2) Rispetto ad una concezione neutralista dello Stato, per cui esso è un’entità che amministra gli interessi generali di una collettività posizionandosi al di sopra delle parti che la costituiscono, la funzione di garante dell’unità e della continuità dello Stato appare di conseguenza come super partes e priva di politicità. Ma se lo Stato è un’entità che garantisce la riproduzione di una formazione sociale dotata di una data struttura dei suoi raggruppamenti sociali che la costituiscono e di date relazioni rispetto alle altre formazioni sociali, allora la funzione che garantisce l’unità e la continuità dello Stato, contribuisce ad un determinato indirizzo politico: in generale a quello del mantenimento, ristabilimento o introduzione di un dato ordine (vigente o che si vuol porre in essere). Ancor più specificamente, se ogni formazione sociale è una formazione sociale particolare, con una sua definita strutturazione sociale interna ed altrettanto definita collocazione nei rapporti con altre formazioni sociali particolari disposte su una scala gerarchica, garantire sia l’unità e la continuità di un dato blocco sociale dominante che l’invarianza della posizione (più) dipendente o (più) autonoma rispetto alla formazione sociale particolare dominante (in questa fase storica ancora, gli Usa), l’esercizio del ruolo di garante è sempre parte integrante del conflitto (al di là dei contenuti di cui si fa garante). Ciò che muta sono i modi in cui il capo dello Stato esercita la funzione di garanzia: può non intervenire direttamente nel momento in cui l’indirizzo politico prevalente è ritenuto conforme dalle forze (interne e/o esterne) di cui è espressione oppure intervenire direttamente nei momenti critici di una dato assetto (ritenuto da modificare o conservare). L’assenza di intervento diretto genera quell’apparenza reale codificata nella manualistica giuridica dominante secondo cui nel nostro ordinamento il presidente della repubblica ‘non ha funzioni di indirizzo politico’, mentre in realtà è sempre portatore soggettivo di una precisa linea politica.
2. Se, ad un livello categoriale superiore, si riconosce la compresenza strutturale della forma democratica dello Stato e della forma autoritaria dello Stato (con prevalenza, sempre temporanea e reversibile, di una delle due), perchè non rappresentano una coppia opposizionale ad esclusione reciproca ma costituiscono una coppia complementare, a maggior ragione anche nel caso delle funzioni del capo dello Stato, livello categoriale sottoposto al precedente, non si deve di procedere per giustapposizioni analitiche (come la scienza politica dominante invece le rappresenta). Infatti la forma democratica dello Stato si declina sia come forma democratica presidenziale sia come forma democratica parlamentare, quali poli complementari situati su di uno stesso asse che esprime la prevalenza di un apparato (Capo dello Stato o Governo) ai vertici dell’insieme degli apparati statali costituenti lo Stato. Si consideri inoltre che non solo la prevalenza di un apparato, anche quando codificata in norme, è sempre reversibile a favore dell’altro, ma anche che la prevalenza di un apparato non esclude mai l’incidenza e le azioni di quello sottoposto (che si può manifestare nelle più diverse forme). Decisivo è poi che la prevalenza sia relazione a cause determinanti che non sono di tipo giuridico, ma derivano dal ruolo che lo Stato riveste quale garante della riproduzione dei rapporti sociali complessivi, nella configurazione peculiare data in una formazione sociale particolare. Questo perchè la forma dello Stato è essa stessa una forma rigida e flessibile in funzione del suo essere un campo conflittuale, per cui non sarebbe adatta nel momento in cui assumesse come esclusiva una sola delle due dimensioni. La plasticità della forma dello Stato è determinata in primo luogo dal doversi modulare per essere efficace rispetto alle forme diverse di capitalismo dominanti e caratterizzanti un’intera epoca storica (capitalismo borghese, capitalismo dei funzionari del capitale). In secondo luogo dal doversi adattare, per coadiuvarne la riproduzione, alle formazioni sociali particolari, a seconda che i singoli Stati siano espressione di potenze centrali, di subpotenze o Stati subordinati a vario grado, e per le esigenze che le diverse e mutevoli congiunture storico-politiche all’interno di una stessa epoca richiedono.
3. Mentre l’ideologia giuridica dominante ponendosi all’interno di una razionalità di tipo tecnico-strumentale distingue le architetture costituzionali tra rigide e flessibili, dal punto di vista della razionalità strategica le costituzioni sono allo stesso tempo sia rigide che flessibili a seconda di ciò che la contingenza politica e la collocazione di quella data formazione sociale particolare nella gerarchia delle formazioni sociali su scala mondiale richiedono. Quindi i dispositivi normativi costituzionali sono in realtà pieghevoli, nel senso che si adattano alle linee che il conflitto tra strategie tende a seguire. Secondo la dottrina giuridica la nostra ormai m(efit)ica costituzione viene classificata come rigida, cioè modificabile solo mediante procedure formalizzate lunghe e complesse: periodicamente assistiamo invece a modifiche reali nei rapporti tra apparati dello Stato che dimostrano quanto sia flessibile (come il famoso e fumoso articolo 11: da ultimo di una lunga serie, la partecipazione all’aggressione alla Libia docet…) Nella fattispecie italiana la figura presidenziale (presidente della Repubblica) smesse le attribuzioni formali, sembra oggi rivestire (senza che ovviamente alcun passaggio formale sia avvenuto) non solo il ruolo di capo dello Stato, ma, come il titolare di una forma presidenziale, anche il ruolo di capo dell’Esecutivo, con in più il valore aggiunto di ricomprendere nelle sue prerogative anche l’esser nel corso del tempo divenuto il principale leader dell’opposizione. Tutto questo non solo senza che i custodi dei sacri valori costituzionali battano ciglio, ma anzi si dimostrino pronti e proni a legittimare come costituzionalmente ineccepibile tale prassi.
Almeno nella manualistica più critica, un tempo si rilevava il fatto dell’ “ambiguità della figura dei capi di Stato in senso proprio: essi sono organi che non dovrebbero agire se il sistema funziona fisiologicamente (e dunque in questo caso diventano organi inutili, o meglio quiescenti); al contrario, quando agiscono molto, è segno di crisi e proprio per questo la attività del capo dello Stato si scontra con altri organi costituzionali e tende a scavalcarli. Questo moto pendolare, questa duplice potenzialità dei capi di Stato, sempre compresente per il solo fatto della esistenza della figura, spiega il ruolo oscillante nel tempo e nello spazio di questo organo, e la sua sostanziale ambiguità politica, che non dipende dalla qualità degli uomini, ma dalla natura della carica. Carica quanto mai pericolosa, quasi una mina vagante, giacchè può in ogni momento complicare la vita politica… giacchè è nella sua natura quella di garantire lo Stato” (3) Di conseguenza lo stesso autore ha potuto sostenere “una tesi più generale: la ampiezza del potere del capo dello Stato è inversamente proporzionale alla solidità e stabilità della maggioranza politica: più questa è solida e stabile, meno potere ha il capo dello Stato, e viceversa.” (4) Proprio perché lo Stato è un campo di battaglia, la variabilità dei rapporti di forza interni si riflette nei rapporti tra apparati dello Stato (e/o tra parti di quegli apparati stessi tra loro), e la variabilità dei rapporti di forza interni dipende a sua volta dal grado di autonomia e sovranità di cui uno Stato è dotato in ogni contingenza storico-politica. Questi due elementi, di natura non giuridica possono quindi rendere rigida la costituzione più flessibile e di converso, flessibile la costituzione più rigida (a seconda della configurazione dei rapporti di forza interni ed internazionali). Questa realtà fattuale è giuridicamente riconosciuta nei casi in cui le scelte operate dalla presidenza della repubblica sono scopertamente discrezionali tanto da poter sostenere che “quando il testo costituzionale tace, vince tra due o più scelte tutte costituzionalmente possibili chi riesce a vincere” (5) e,aggiungiamo noi, se ne deduce chiaramente che la prevalenza non è quindi determinata da motivi giuridici.
4. Chiudo queste brevi note con due segnalazioni storiche a futura memoria.
La prima per ricordare che fra gli attuali elogiatori del comportamento presidenziale vi sono in prima fila i dirigenti dell’allora ex-Pci appena divenuto Pds che nel 1991 impugnarono l’articolo 90 della Costituzione secondo il quale il presidente della repubblica è imputabile di ‘attentato alla Costituzione’ per promuovere la procedura di impeachment contro l’allora presidente Cossiga con una motivazione che sottolineava la “concatenazione logica e temporale di atti e comportamenti di ‘volti intenzionalmente’ a modificare la forma di governo.” (6)
La seconda sottopone all’attenzione di che legge un brano dell’editoriale di Rinascita del 1967 di Giorgio Napolitano che così recitava:
“Dove va l’Italia? A quali pericoli è esposto il regime democratico? A quali conseguenze può spingere la ‘stretta’ paurosa che si annuncia nella situazione internazionale? Ci riferiamo al controllo del Parlamento sull’attività di determinati servizi o comandi, sulla effettiva o totale eliminazione di qualsiasi centrale di spionaggio politico, sull’effettivo rispetto dell’indipendenza delle Forze Armate che a nessuno deve essere consentito di spingere sul terreno delle lotte di fazione o di manovre antidemocratiche.” (7)
NOTE
- Barbera - Fusaro ‘Corso di diritto pubblico’ Il Mulino pag. 271
- Rescigno ‘Corso di diritto pubblico’ Zanichelli pag. 444
- Rescigno ‘Corso di diritto pubblico’ Zanichelli pag. 444
- Rescigno ‘Il Presidente della Repubblica’ Padova 19 maggio 2010 pag. 10
- Rescigno ‘Il Presidente della Repubblica’ Padova 19 maggio 2010 pag. 9
- ‘Il Pds vota l’ impeachment di Cossiga’ La Repubblica 4 dicembre 1991
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Riportato in Lajolo ‘Finestre aperte a Botteghe oscure. Da Togliatti a Longo a Berlinguer, dieci anni vissuti all’interno del Pci.’ Rizzoli editore pag. 81