Magazine Sport

Lo svincolo dei calciatori

Creato il 07 ottobre 2013 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Intraprendo la trattazione di un tema di notevole importanza, strettamente correlato a precedenti miei interventi ove ho approfondito la recente pronuncia del Tar Lazio, relativa alla legittimità del vincolo sportivo.

Il concetto di vincolo sportivo è ai più noto: si tratta di un istituto in forza del quale un atleta, con la sottoscrizione del tesseramento, si lega per un periodo determinato ad una società od associazione sportiva e ciò sino a che non sorga o non si verifichi una delle cause prevista della legislazione in materia, atta a sciogliere tale vincolo.

Nel panorama calcistico, l’art. 106 NOIF elenca le cause di scioglimento del vincolo sportivo per ciò che riguarda calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie:

 

I calciatori «non professionisti» e «giovani dilettanti» possono essere sciolti dal vincolo con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:

a) rinuncia da parte della società;

b) svincolo per accordo;

c) inattività del calciatore;

d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;

e) cambiamento di residenza del calciatore;

f) abrogato;

g) abrogato; 

h) esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di «professionista»;

i) svincolo per decadenza del tesseramento.

I calciatori «giovani di serie» possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.

Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

 

In tale sede, mi occuperò di approfondire lo svincolo di cui alla lettera i) dell’art. 106 NOIF, comma 1, riguardante la decadenza del tesseramento, previsto dall’art. 32 bis NOIF.

 


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :