Una prassi non è idonea a modificare i patti contrattuali adottati per iscritto (esclusa la tolleranza sul ritardo nel pagamento del canone di affitto che, secondo il conduttore inadempiente, per prassi doveva avvenire per la fine del mese, mentre contrattualmente la scadenza era stata fissata per il giorno cinque del mese).
Cassazione Civile, Sez. III, 16 Maggio 2012, n. 7629
Teramo, 28 Maggio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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