Lombardia, ACE validi anche se redatti dopo il DL 63/2013

Creato il 04 settembre 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
“Sono idonei all’allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, in originale o in copia conforme, anche in base all’epoca della loro redazione, oltre agli attestati di certificazione energetica (ACE) redatti prima della data di entrata in vigore del DL 4 giugno 2013, n. 63, anche gli attestati di certificazione energetica (ACE) redatti dopo l’entrata in vigore del DL 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n. 90, di conversione del decreto stesso, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali”.A confermarlo è la Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia con la comunicazione 8 agosto 2013, n. 100 relativa alla Disciplina regionale per l’efficienza energetica degli edifici: gli effetti della conversione in legge del decreto 4 giugno 2013 n. 63.Dunque, in Lombardia valgono gli ACE redatti anche dopo la data del 4 agosto di entrata in vigore della legge di conversione del DL 63/2013 (per conoscere la situazione della certificazione energetica degli edifici in Lombardia, leggi anche Certificazione Energetica e Nuova APE, la situazione in Lombardia).Le nuove disposizioni statali, infatti, riformulano l’art. 17 del d.lgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia, riconoscendo alle Regioni e alle Provincie autonome la possibilità di adottare una propria disciplina in materia (cosiddetta “clausola di cedevolezza”).Poiché la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 (“Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”), pur essendo precedente alla direttiva 2010/31/UE, contiene disposizioni puntuali che rispondono in gran parte alle previsioni contenute nella direttiva stessa, la Regione Lombardia ha deciso di mantenere la validità degli ACE redatti anche dopo l’entrata in vigore dell’APE che, come noto sostituisce l’Attestato di Prestazione Energetica (leggi anche Certificazione Energetica, l’ACE cambia nome e diventa APE. Ecco le novità).La decisione del Pirellone è avvalorata anche dalla recente circolare del MISE che chiariva i termini e i criteri per la redazione dell’APE e dell’ACE (leggi anche Attestato di Prestazione Energetica, si continua con le vecchie regole … per ora)

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