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Mediaset invia controdiffida a Sky e Lega Calcio - Ecco il testo integrale

Da Digitalsat

Mediaset invia controdiffida a Sky e Lega Calcio - Ecco il testo integraleDi seguito il testo della diffida nei confronti di Sky per turbativa d'asta e concorrenza sleale con minaccia di danni nei confronti di Sky e Lega Calcio in caso di assegnazione congiunta dei pacchetti A e B.


PREMESSO

  • che SKY Italia s.r.l. (di seguito, per brevità, anche "SKY") risulta in data odierna, secondo quanto si è appreso da notizie di stampa, aver notificato un atto di intimazione e diffida alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, per brevità, anche: "Lega") ed alle squadre di calcio di serie A;

  • che con tale atto, SKY intima di non adottare, quali criteri di valutazione delle offerte: il divieto di assegnare i pacchetti A e B allo stesso soggetto, l'ammissibilità di offerte condizionate e non autonome, il divieto di accettare offerte inferiori al prezzo minimo fissato nell'invito ad offrire;

  • che la predetta diffida si fonda su deduzioni prive di qualsiasi fondamento;

CONSIDERATO

  • che le offerte presentate da RTI sono assolutamente legittime e conformi all'invito ad offrire pubblicato dalla Lega ed alle precedenti Linee Guida approvate dall'AGCM e dell'AGCOM, che non precludono in alcun modo offerte condizionate;

  • che si ignorano i contenuti precisi delle offerte presentate da SKY e da FOX, non potendosi far riferimento certo alle indiscrezioni emerse sulla stampa, ma è sicuro che le stesse debbano essere conformi non solo all'invito ad offrire ma anche alle norme imperative vigenti in materia;

  • che infatti, contrariamente a quanto asserisce strumentalmente la diffidante, certamente la Lega è obbligata a procedere in conformità alle normative vigenti: anche perché ogni assegnazione di pacchetti e ogni contratto sarebbero, altrimenti, nulli per contrasto con dette normative;

  • che SKY è l'operatore dominante sul mercato della televisione a pagamento e fa parte dello stesso "gruppo" di FOX, quindi se le offerte di tali soggetti fossero effettivamente quelle anticipate dalla stampa e vi fosse aggiudicazione a dette offerenti dei pacchetti A e B, ciò comporterebbe -e in modo plateale- la violazione di diverse norme vincolanti ed imperative, tra le quali: l'art. 102 TFUE, che tassativamente vieta l'abuso di posizione dominante, in cui pacificamente rientra, quale fattispecie tipica e particolarmente grave di abuso, il rafforzamento/estensione di posizione dominante già esistente; l'art. 43 TUSMAR, e la delibera AGCom 646/06/CONS, che tassativamente vieta la costituzione e rafforzamento di posizioni dominanti nei singoli mercati rilevanti del Sistema Integrato delle Comunicazioni; l'art. 9 della c.d. Legge Melandri: il tutto facendo strame della c.d. no single buyer rule, che - per espressa previsione dell'art. 9, comma 4, di detta Legge - è da interpretarsi alla luce dei "divieti in materia di formazione di posizioni dominanti";

  • che questo è confermato proprio da quanto si pretende di dimenticare nella diffida notificata da SKY, nella quale si auspica una non compromissione della concorrenza senza considerare che proprio tale società è in posizione di assoluta dominanza: vi sarebbe, quindi, palese lesione della concorrenza a valle, per usare un'espressione della diffida, proprio ove mai si consentisse ad un unico operatore, sia pur strumentalmente presentatosi attraverso due vesti distinte (SKY e FOX: notoriamente facenti capo allo stesso centro di imputazione), di accaparrarsi le partite delle gare disputate dalle squadre con maggior bacino di tifosi e telespettatori sia sulla piattaforma digitale terrestre, sia su quella satellitare;

  • che oltretutto l'invito ad offrire considera un prezzo minimo individuato "secondo ragionevolezza ed equità" (così l'invito ad offrire) dalla Lega, che non si comprende perché mai dovrebbe esser derogato per favorire l'operatore dominante, come si deve sottolineare ad ulteriore conferma dell'infondatezza della diffida di SKY: che finge di ignorare che la Lega può procedere all'assegnazione secondo il criterio dell'offerta più alta "purché superiore al prezzo minimo" (come dispone il punto 4.5.2 dell'invito a offrire)

RITENUTO

  • che la diffida di SKY, peraltro a quanto sembra accompagnata da lettere inviate ai presidenti delle squadre di calcio, è un evidente tentativo di "condizionare" indebitamente le scelte della Lega e delle squadre stesse, a conferma di una condotta diretta ad abusare della posizione dominante che la società diffidante detiene nel mercato pay tv italiano, in danno della concorrente RTI S.p.A. che ha presentato valide e competitive offerte;

  • che la conferma di questo si rinviene non solo nella manifesta infondatezza di quanto posto a base della diffida, ma anche nella finale prospettazione di una "sospensione" dei pagamenti che non si comprende su che base ventilata;

  • che tale tentativo va respinto con fermezza, tenuto presente che quanto SKY pretende di "imporre" con la sua diffida, essendo in palese contrasto con le sopra citate norme imperative, oltre che con l'invito ad offrire pubblicato dalla Lega ed alle precedenti Linee Guida approvate dall'AGCM e dell'AGCOM, comporterebbe sia l'evidente nullità dei contratti e atti posti in essere con essa diffidante, se venissero assegnati alla stessa o alla sua consociata il pacchetto A e il pacchetto B, sia la responsabilità risarcitoria di SKY e del soggetto che, per avventura, dovesse accettarne l'intimazione e seguirne le illegittime pretese.

Tutto ciò premesso, Reti Televisive Italiane -RTI- S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, impregiudicata ogni azione a tutela dei propri diritti
CONTRODIFFIDA

SKY Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante prò tempore, intimandole di cessare la sua interferenza illegittima, astenendosi da ulteriori attività o iniziative dirette a condizionare la selezione in corso da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A e delle squadre associate;

INVITA
per quanto occorrer possa e doverosamente, la Lega Nazionale Professionisti Serie A e le squadre di calcio associate a non tener conto della strumentale diffida intimata da SKY, procedendo alla serena ed obiettiva valutazione delle offerte ricevute in applicazione delle norme imperative vigenti.
La presente controdiffida è comunicata via PEC anche alle squadre di calcio destinatarie della diffida di SKY.
Roma - Milano, 23 giugno 2014
Aw. Fabio Lepri
Aw. Gian Michele


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