Misure di sostegno alle adozioni difficili in Piemonte

Da Pattyadozionebambini

  Un’informazione per i genitori adottivi di minori con handicap o con più di dodici anni residenti in Piemonte.

Una delibera della Regione Piemonte (la nr. 23-12511 del 9 novembre 2009) ha stabilito un contributo per le famiglie adottive con un minore con handicap accertato.

La  delibera riporta che “possono accedere al  contributo spese mensile previsto dalla D.G.R. nr. 79-11034 del 17.11.2003 tutte le famiglie che abbiano adottato minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, indipendentemente dalla data della sentenza di adozione nazionale o internazionale”.

Il contributo è equiparato a quello per gli affidamenti ed è erogato indipendentemente dal reddito dei genitori adottivi, fino al compimento dei 18 anni del figlio.

Con questo provvedimento la Regione Piemonte, prima ed unica fino ad oggi, ha dato attuazione a quanto enunciato dall’articolo 6, ultimo comma della legge 184/1983, che dispone che “Nel caso di adozione dei minori di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, lo stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione e all’inserimento sociale, fino all’età di 18 anni degli adottati”.

L’importante risultato è stato ottenuto anche grazie all’azione di sensibilizzazione dell’associazione di famiglie adottive e affidatarie Anfaa.

La speranza è naturalmente che questa iniziativa della Regione Piemonte possa essere la prima di una serie di provvedimenti da parte di tutte le altre regioni italiane, al fine di provvedere a garantire il sostegno sociale ed economico delle adozioni difficili di bambini italiani e stranieri attraverso iniziative mirate che portino all’applicazione di quanto già previsto dall’art. 6 della legge 184/83.

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