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Modello 770/2014: le novità

Da Pukos
Modello 770/2014: le novità

Il 31 luglio è la data entro la quale i contribuenti dovranno provvedere a trasmettere il modello 770/2014: Assonime si concentra pertanto su tale adempimento con la circolare 22 del 4 luglio 2014, facendo luce su quelle che sono le principali novità che ci attendono.

È la parte “B”, (“Dati fiscali”) ad essere quella più interessate dalle modifiche per l’anno 2014.

Innanzi tutto, saltano all’occhio le nuove istruzioni per il punto 1, nel quale indicare il totale dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, per i quali è possibile fruire della detrazione per lavoro dipendente.
In conseguenza del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012 (che ha definito la retribuzione convenzionale per i redditi prodotti all’estero nell’anno 2013) , qualora nel punto 1 siano indicati anche redditi prodotti all’estero, l’ammontare prodotto in ciascuno Stato dovrà essere distintamente indicato nelle annotazioni (cod. AD).
Per i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, occorre indicare, sempre nello stesso punto i compensi corrisposti al netto della quota esente (euro 6.700,00) di cui invece dovrà essere data distinta indicazione nelle annotazioni (cod. AE).

Altre novità sono collegate al c.d. “Decreto Lavoro”, che ha innalzato la percentuale del calcolo dell’acconto Irpef dal 99 al 100%.
Il sostituto che ha rideterminato l’importo del secondo o unico acconto Irpef secondo le nuove percentuali dovrà infatti indicare nelle annotazioni (cod. BA), l’ammontare della rata ricalcolata.

Sono invece finalizzate alla riduzione degli errori le novità introdotte con riferimento ai punti 120 e 127. Come noto, in questa sede devono essere riportati i dati relativi alla previdenza complementare ed in caso di contributi certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme.
Da quest’anno il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi.

Un’altra importante novità è stata introdotta con la Legge di stabilità 2014. Come noto, le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione negli anni precedenti , sono deducibili dal reddito: in virtù della nuova disposizione, l’ammontare non dedotto nel periodo d’imposta può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi o può essere chiesto a rimborso dal contribuente.
Questa nuova previsione si riflette nelle istruzioni relative al punto 130, nelle quali è espressamente previsto che il sostituto d’imposta deve precisare nelle annotazioni (cod.CG) che il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può presentare la dichiarazione dei redditi, riportare tale onere negli anni successivi o chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente.

Altra importante novità riguarda il punto 131, dove vanno indicati gli importi complessivi degli oneri detraibili, per i quali spetta la detrazione nella misura del 19 o del 24%.
Gli oneri per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT), così come vanno anche analiticamente descritti nelle annotazioni gli oneri per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 24% (cod. AZ).

Infine, nei punti da 251 a 255 vanno indicati gli importi relativi alle componenti accessorie alla retribuzione corrisposte per incremento della produttività del lavoro che fruiscono del regime agevolato.
Sui ricorda infatti che la legge di stabilità 2013 ha prorogato anche per il 2013 e il 2014 la tassazione agevolata, per cui, nel punto 251 va indicata la quota della somma erogata per l’incremento della produttività del lavoro fino a 2.500 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Nel punto 251, inoltre, deve essere indicato l’intero compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione), così come le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità o maggiorazioni di turno (Ris. n. 83 del 2010), nonché la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione, sulle predette somme, dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato.
A seguito della compilazione del punto 251, nelle annotazioni (cod. BX) deve essere certificato che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale: tale certificazione è estremamente importante in quanto assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 47 del 2010.

Fonte: Assonime


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