Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ( Provvedimento del 05.03.2013)
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone
E’ modificata la relata di notifica della cartella di pagamento di cui all’allegato 1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 100148 del 3 luglio 2012.
Motivazioni
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente al quarto comma del testo attualmente vigente) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, nella parte in cui dispone che "Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” invece che "Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.
Con la suddetta pronuncia, la Corte ha inteso uniformare a livello sistematico le modalità di notificazione degli atti di accertamento (art. 60 d.P.R. n. 600/1973) e delle cartelle di pagamento (art. 26 d.P.R. n. 602/1973) in caso di irreperibilità relativa del destinatario, ovvero nel caso di mera assenza o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario.
A tal fine, con riguardo alla notificazione della cartella di pagamento, la Corte ha ristretto la sfera di applicazione del combinato disposto degli art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ovvero al caso di mancanza, nel Comune, dell’abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione - nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa - della disciplina ordinaria di cui all’art. 140 c.p.c. in base al disposto dell’ultimo comma dell’art. 26 del citato d.P.R. n. 602/1973.
Per quanto sopra, si provvede ad adeguare il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l’irreperibilità relativa del destinatario specificando che - in caso di temporanea assenza, o incapacità o rifiuto delle persone legittimate a ricevere gli atti in luogo del destinatario - si procede alla notifica mediante deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla casa di abitazione, ufficio o azienda del contribuente ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento per informare il contribuente degli adempimenti effettuati.
Riferimenti normativi dell'atto
a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)
b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)
c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:
legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);
legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)
d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 20 marzo 2010
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2011
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 marzo 2012
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 luglio 2012.