Mi ha sorpreso la lettura di una recente sentenza della Suprema Corte del 26 Luglio us. che ha ritenuto sproporzionato il licenziamento in tronco di un dipendente, il quale aveva stracciato per ben due volte il nuovo orario di lavoro fornitogli dall'azienda. La Corte ha ritenuto che il comportamento del dipendente, per quanto riprovevole, poteva trovare giustificazione nella illegittima modifica unilaterale dell'orario di lavoro da parte dell'azienda.
E' utilissimo consultare, a questo proposito, la pagina on line, pubblicata dalla Rivista telematica di diritto del lavoro, che rissume tutte le sentenze emesse nei casi di modifica unilaterale dell'orario di lavoro.
La lettura delle sentenze vede quasi sempre condannate le aziende, poiché dovrebbe escludersi, in quanto in contrasto con l'art. 36 Cost. sulla condizione del lavoratore e con le disposizioni di legge di cui al d.lgs. n. 61 del 2000, la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente la disposizione giornaliera dell'orario di lavoro, soprattutto quando la modifica non sia fondata preventivamente su esplicite e imprescindibili necessità organizzative.
Ho trovato, a questo proposito, un'articolata sentenza del Tribunale di Lecce che disserta sullo jus variandi dell'azienda e sulle oggettive necessità organizzative che invece giustificherebbero una modifica unilaterale dell'orario di lavoro . Chi avesse bisogno, per oggettive esigenze organizzative, di modificare l'orario di lavoro di dipendenti con contratti a tempo parziale, può trovare in questa sentenza utili indirizzi di comportamento.
Condividi