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Mutui: arriva più trasparenza, niente ritocchi ai tassi di interesse senza preventivo consenso

Da Butred77

Lo scorso 3 dicembre è entrato in vigore il D.lgs. nr. 141/2010 con il quale, si recepisce la direttiva europea 2008/48 in materia di contratti di credito ai consumatori e si apporta alcune modifiche al Titolo VI del Testo unico bancario.

Tra le svariate novità, la più importante per i consumatori e, per le numerose famiglie che hanno a che fare con le banche per il mutuo della casa, è la modifica dell’art 118 del TUB; si tratta del cd. jus variandi ossia, del diritto dei contraenti di modificare il contenuto della volontà negoziale così come si è compiuta e manifestata al momento della conclusione del contratto.

Lo ius variandi può avere ad oggetto sia le condizioni economiche che le clausole cd. normative dei contratti, vale a dire quelle che disciplinano i diritti e obblighi delle parti senza imporre a loro carico un onere direttamente economico.

Nel settore creditizio, le banche e gli altri istituti di credito fanno spesso uso dello jus variandi, riservandosi la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto, successivamente alla sua conclusione, e cioè in fase di esecuzione.

Il nuovo art 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) dispone che:

Nei contratti a tempo indeterminato puo’ essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta’ di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facolta’ di modifica unilaterale puo’ essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

In pratica, ciò che cambia sono le regole per i contratti determinati.In questo caso,  pur essendo prevista la possibilità di inserire in contratto la clausola dello ius variandi, questo non potrà mai riguardare i tassi di interesse. Quindi sì alla variazione unilaterale – e comunque in presenza solo di un giustificato motivo – di altre condizioni economiche del contratto (ad es. quelle riguardanti le commissioni di incasso delle rate), ma no alla modifica del tasso di interesse contrattualmente pattuito”.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Nel comunicato stampa Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), si legge: “In concreto questa modifica comporta che il tasso d’interesse descritto nel contratto verrà applicato per tutta la durata del mutuo: ovviamente nei mutui a tasso variabile o indicizzato il tasso continuerà ad essere adeguato agli sviluppi di mercato, ma non potrà essere cambiato nella sua formulazione originaria. Se per esempio il tasso è definito quale “Euribor 6 mesi 360 arrotondato al 1/10 + spread di 1,20%”, l’unica cosa soggetta a variazioni è il parametro di mercato Euribor. Con la nuova norma non è più possibile elevare lo spread a 1,50% a metà contratto, o addirittura introdurre una tasso-soglia minimo del 3% in un mutuo già in essere.

L’art 118 continua : “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita’ contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.

Nei rapporti al portatore la comunicazione e’ effettuata secondo le modalita’ stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalita’ tali da non recare pregiudizio al cliente”.

Sicuramente un passo in avanti si compiendo per limitare lo strapotere delle banche che, nella maggioranza dei casi possono essere definiti “strozzini legali”.

Fonte: www.centroconsumatori.it


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