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Niente rettifiche sui quotidiani on line

Creato il 17 giugno 2011 da Cindi

Niente rettifiche sui quotidiani on lineL’art. 8 della legge sulla stampa (L. 8 febbraio 1948 n. 47, così come novellata dalla L. 5 agosto 1981 n. 416) dispone che il direttore o, comunque, il responsabile di un giornale sia tenuto a fare inserire gratuitamente nel medesimo le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni ritenuti dagli stessi lesivi della loro dignità o contrari a verità.

Tali dichiarazioni e rettifiche devono essere pubblicate, non oltre due giorni (o non oltre il secondo numero successivo, nel caso di rivista periodica) da quello in cui è avvenuta la richiesta.

La pubblicazione va effettuata nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia e con le medesime caratteristiche tipografiche della stessa e ciò per l’esigenza di assicurare, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, che la rettifica abbia il medesimo risalto della notizia rettificata.

L’istanza di rettifica costituisce, infatti, un diritto riconosciuto all’interessato con la precipua finalità di evitare che la pubblicazione offensiva della sua reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi.

Se la rettifica o la dichiarazione non vengono pubblicate (con le suddette modalità), l’autore della richiesta può agire in giudizio con ricorso d’urgenza chiedendo al Tribunale di ordinare l’immediata pubblicazione.

Tale previsione risulta applicabile anche ai sempre più numerosi quotidiani on line? In buona sostanza, è possibile ottenere la rettifica di una notizia pubblicata su internet da una rivista telematica?

Ai fini della legge 7 marzo 2001 n. 62 (contenente nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali) per “prodotto editoriale” si intende anche quello realizzato su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico.

Tale legge (che pure richiama la L. 47/48 con riferimento all’obbligo di registrazione della testata e alle indicazioni obbligatorie degli stampati) non disciplina direttamente alcun diritto di rettifica, né prevede l’applicazione del suddetto art. 8 della vecchia legge sulla stampa.

Pertanto, secondo il Tribunale di Udine (Tribunale Udine 15.09.2010), in mancanza di un’espressa previsione legislativa l’istituto della rettifica è inapplicabile al quotidiano telematico, e non è ammessa la relativa tutela cautelare, a prescindere da qualsivoglia valutazione sul merito.

Il paradosso legislativo evidenziato da tale pronucia (ineccepibile sotto il profilo formale) è che l’interessato potrà rettificare un articolo apparso sul giornale (per es. il Corriere della sera), ma non la medesima notizia pubblicata sul sito internet (es. www.corriere.it).


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