Dal punto di vista tecnico, comunque la si pensi nel merito, non è affatto possibile a questo punto del percorso modificare il carattere elettivo di secondo grado del Senato a meno di non ripartire completamente da zero.
Infatti per i disegni di legge costituzionale l’articolo chiave del Regolamento Senato è il 121 che così recita:
“1. La prima deliberazione, prevista dall’articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge di revisione della Costituzione e gli altri disegni di legge costituzionale, è adottata nelle forme previste dal presente Regolamento per i disegni di legge ordinaria.
2. Dopo l’approvazione in sede di prima deliberazione, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati.
3. Se il disegno di legge è emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell’articolo 104.”
A sua volta l’articolo 104 recita:
“Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera, salva la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.”
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È tecnicamente impossibile tornare al Senato elettivo senza ripartire da zero | Stefano Ceccanti.