È illegittima l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione se – una volta trascorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento – la misura cautelare non è preceduta dalla consegna di una nuova intimazione ad adempiere. A stabilirlo la Ctr della Puglia con la sentenza n. 7/9/12.
L'agente della riscossione ha inviato a un contribuente una comunicazione con cui lo informava di avere iscritto ipoteca sugli immobili di sua proprietà, a causa del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. Il diretto interessato ha presentato ricorso, contestando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la violazione dell'articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73.
Nello specifico, il ricorrente ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria non fosse stata preceduta dalla notifica di alcuna intimazione di pagamento mentre la disposizione stabilisce che nei casi in cui l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sia necessaria la notifica di una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.
Il collegio di primo grado ha accolto il ricorso ma Equitalia ha proposto appello, contestando, fra l'altro, l'errata interpretazione in primo grado dell'articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73. In tal senso, l'agente della riscossione ha ritenuto che non fosse necessaria la notifica di un'intimazione prima di procedere all'iscrizione ipotecaria in quanto la norma fa esclusivo riferimento all'«espropriazione» non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. Ne discende il corollario che la sopraggiunta inefficacia dell'originaria intimazione, contenuta nella cartella di pagamento, è ostativa soltanto all'avvio della procedura espropriativa, non anche all'iscrizione ipotecaria che ha «natura esclusivamente cautelare».
La tesi non ha convinto la Commissione tributaria regionale, che ha rigettato l'appello. Secondo il collegio, l'ipoteca rappresenta una misura cautelare conservativa ma è «strumentale all'espropriazione», pertanto, non si possono applicare le disposizioni che disciplinano l'espropriazione e, in particolare, l'articolo 50, commi 1 e 2, del Dpr 602/73.
Un orientamento confortato da un precedente della Cassazione (sezioni unite n. 2053/2006), nel quale si chiarisce che «dalla collocazione delle norme che disciplinano le misure cautelari nel Titolo II (del Dpr 602/1973, ndr) sulla riscossione coattiva delle imposte … si ricava che le stesse sono preordinate all'espropriazione forzata».
Dunque, se l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento con il passare di un anno perde efficacia ai fini dell'espropriazione forzata, lo stesso effetto si produce ai fini dell'iscrizione ipotecaria. Così occorre procedere alla notifica di una nuova intimazione di pagamento, come stabilisce l'articolo 50, comma 2, del Dpr 602/73.VISTO SU sole24 ore.it 16.04.2012
Magazine Lavoro
NORME Sentenza corte tributaria, illegittima l'iscrizione ipoteacaria se non segiuta da nuova intimazione ad adempiere
Creato il 16 aprile 2012 da Maurizio Picinali @blogagenziePossono interessarti anche questi articoli :
-
Foggia/ Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito. Insignito il Capitano Priore:...
Foggia, 24 giugno 2015. – Questa mattina si è svolta presso la caserma “Sernia” di Foggia, sede dell’11° Reggimento Genio Guastatori, una breve ma sentita... Leggere il seguito
Da Antonio Conte
ATTUALITÀ, SOCIETÀ -
Salvare il sociale: spesa pubblica in picchiata e squilibrata
In picchiata le risorse pubbliche per il sociale. L’andamento del Fondo per le politiche sociali, istituito nel 1997 per trasferire risorse aggiuntive agli... Leggere il seguito
Da Pierpaolo Molinengo
ATTUALITÀ, OPINIONI, SOCIETÀ -
Contributo di costruzione, ecco quando si paga e quando no
La sentenza del TAR Emilia Romagna n. 121 del 30 aprile 2015 chiarisce alcuni dubbi della disciplina del permesso di costruire. In particolare si riferisce... Leggere il seguito
Da Ediltecnicoit
SOCIETÀ -
Da dove ripartire?
di Gerardo Lisco. Se non fosse ancora chiaro, con la fiducia sul D.d.l. la “pessima scuola” il Governo Renzi ha rinunciato a dialogare con il Paese. Leggere il seguito
Da Freeskipper
ATTUALITÀ, SOCIETÀ -
Tutela del paesaggio: la rilevanza della presenza di altre costruzioni
Tutela del paesaggio e concessione edilizia, due elementi che spesso si pongono in conflitto tra loro: una recente sentenza del Consiglio di Stato (9 aprile... Leggere il seguito
Da Ediltecnicoit
SOCIETÀ -
Assistenza sanitaria a rischio soprattutto al Sud. Il 10% dei pazienti rinuncia ...
Le carenze dei servizi sanitari a disposizione dei cittadini, sommati ai costi, costringono un paziente su 10 a rinunciare alle cure, con una quota doppia nel... Leggere il seguito
Da Stivalepensante
SOCIETÀ