Deve intendersi nulla la notifica effettuata a mezzo posta con la sola consegna al portiere dello stabile, senza attestazione
dell’avvenuta ricerca delle altre persone abilitate, attestazione che può avvenire anche con la crocettatura delle apposite caselle nel relativo modulo. Né può desumersi il compimento di tale attività dal solo fatto che la consegna sia stata effettuata al portiere, non risultando alcunché dalla notifica.
Cassazione Civile, Sez. II, 12.04.2011, n. 8284
Teramo, 28 Aprile 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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