Dal 13 agosto 2011 sono modificate le norme antiriciclaggio in materia di assegni, denaro contante, libretti di deposito al portatore e titoli al portatore (Decreto Legge 138/2011). Pertanto, riteniamo fare cosa utile, per chi ancora non ne sia a conoscenza o per chi le conosca parzialmente, riportare una sintesi delle principali norme in vigore.
> Assegni bancari e circolari, assegni di conto corrente postale e vaglia postali e cambiari:
- Gli assegni di importo pari o superiore a 2.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “Non Trasferibile”.
- Il rilascio di assegni bancari e l’emissione di assegni circolari da parte delle
banche avviene sempre con la clausola “Non Trasferibile”. Il cliente può comunque chiedere alla banca, per iscritto e per un importo inferiore a 2.500 euro, che gli assegni siano privi della clausola di non trasferibilità. In questo caso deve pagare un’imposta di bollo di 1,50 euro per ogni assegno bancario o circolare.
- Gli assegni bancari emessi dal traente a proprio favore (con la dicitura “a me stesso”, “a me medesimo” o simili) non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l’incasso da parte del traente stesso.
> Denaro contante e titoli al portatore:
- E’ vietato trasferire denaro contante e titoli al portatore se l’importo dell’operazione è pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento può essere eseguito solo attraverso banca o posta.
> Libretti di deposito bancari e postali al portatore:
- Il saldo del libretti di deposito al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro.
- I libretti con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti oppure ridotti, fino ad avere un saldo inferiore a 2.500 euro, entro il 30 settembre 2011.
Rispetto alle norme predenti, entrate in vigore il 31 maggio 2010 (Decreto Legge 78/2010), i cambiamenti riguardano:
- La riduzione da 5.000 a 2.500 euro del limite per l’obbligo di indicazione della clausola “Non Trasferibile” sugli assegni bancari e circolari.
- La riduzione da 5.000 a 2.500 euro del divieto per i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore.
- I libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 2.500 euro.