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OGGETTO : La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) –Novità in materia di detrazioni del 36% e del 55%1 PREMESSAIl DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di:…

Creato il 10 gennaio 2012 da Maurizio Picinali @blogagenzie

OGGETTO : La “manovra Monti” (DL 6.12.2011 n. 201) –
Novità in materia di detrazioni del 36% e del 55%
1 PREMESSA
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, prevede alcune novità in materia di:
 detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio;
 detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici.
Si tratta, in particolare:
 della “messa a regime” della detrazione IRPEF del 36%, a partire dal 2012;
 della proroga per il 2012 della detrazione IRPEF/IRES del 55%;
 dell’“assorbimento” della detrazione IRPEF/IRES del 55% nella “nuova” detrazione
IRPEF del 36%, a decorrere dal 2013.
Di seguito si analizzano tali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di
conversione del DL 201/2011.
2 DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO -
“MESSA A REGIME” DAL 2012
La detrazione IRPEF del 36% delle spese volte al recupero del patrimonio edilizio viene
“messa a regime”, mediante l’introduzione nel TUIR del nuovo art. 16-bis.
Il nuovo art. 16-bis del TUIR riprende sostanzialmente gli aspetti salienti della
precedente disciplina della detrazione IRPEF del 36%, che sono quindi confermati.
2.1 DECORRENZA
La “nuova” detrazione IRPEF del 36% si applica a decorrere dal 2012.
2.2 INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi agevolabili con la “nuova” detrazione IRPEF del 36% sono così individuati:
 interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali;
 interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
 interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra
quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente all’1.1.2012;
 interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche
a proprietà comune;
 interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la
comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia
adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazione di gravità;
 interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi;
 interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e
al contenimento dell’inquinamento acustico;
 interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
 interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici.
Prestazioni professionali
Rientrano tra le spese agevolabili con il 36% quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli
edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
2.3 SOGGETTI INTERESSATI
La “nuova” detrazione del 36% spetta in relazione alle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base
di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i previsti interventi.
Come in precedenza, possono quindi usufruire dell’agevolazione i soggetti IRPEF,
residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese e che:
 possiedono l’immobile a titolo di piena proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali,
quali l’uso, l’usufrutto e il diritto di abitazione;
 ovvero detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione (inquilino) o di
comodato (comodatario), oppure sulla base di un contratto preliminare di
compravendita (promissario acquirente);
 ovvero sono familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile.
2.4 AMMONTARE MASSIMO DELLE SPESE RILEVANTI
È confermato che la detrazione IRPEF del 36% spetta su un ammontare complessivo
massimo delle spese agevolabili pari a 48.000,00 euro per unità immobiliare.
Pertanto, qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la
detrazione dovrà comunque essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a
48.000,00 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
2.4.1 Pertinenze dell’abitazione
Dovrebbe essere confermato che il limite di 48.000,00 euro va riferito all’unità
immobiliare abitativa e alle sue pertinenze, anche se autonomamente accatastate.
2.4.2 Spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali
Dovrebbe altresì essere confermato che, se vengono eseguiti interventi edilizi sia sulla
singola unità immobiliare, sia sulle parti comuni condominiali, il limite massimo di
48.000,00 euro deve essere riferito autonomamente alle due tipologie di interventi, in
quanto oggetto di un’autonoma previsione agevolativa.
In pratica, il contribuente dovrebbe continuare a beneficiare della detrazione IRPEF del
36%, fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000,00 euro:
 sia per gli interventi riguardanti i singoli appartamenti;
 sia per le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, nell’ambito della
quota millesimale di competenza.
2.4.3 Lavori che si protraggono per più anni
È altresì confermato che, nel caso in cui gli interventi agevolati realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli anni precedenti.
2.4.4 Fabbricati ad uso promiscuo
Se gli interventi agevolati sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite
promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
2.4.5 Cumulo con le agevolazioni per gli immobili vincolati
La detrazione del 36% continua ad essere cumulabile con le agevolazioni già previste
per gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ridotte
nella misura del 50%.
2.5 RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
La detrazione del 36% continua a dover essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di
pari importo:
 nell’anno di sostenimento delle spese;
 nei 9 anni successivi.
2.6 VENDITA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi
agevolati, la detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i
rimanenti periodi di imposta:
 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare;
 salvo diverso accordo delle parti (è quindi possibile stabilire che il venditore
continui a beneficiare della detrazione anche successivamente alla cessione
dell’immobile).
2.7 MORTE DEL CONTRIBUENTE
In caso di decesso dell’avente diritto, la parte residua della detrazione si trasmette:
 esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene;
 per intero.
2.8 APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI
In relazione alla “nuova” detrazione IRPEF del 36% continua ad applicarsi la ritenuta
d’acconto del 4% sui pagamenti effettuati con bonifico (bancario o postale) delle spese per
le quali spetta la detrazione.
2.9 ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI RISTRUTTURATE
La “nuova” detrazione IRPEF del 36% continua ad applicarsi anche nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:
 riguardanti interi fabbricati;
 eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
È confermato che la detrazione spetta all’acquirente o assegnatario delle singole unità
immobiliari in ragione del 36% del valore degli interventi eseguiti; tale valore:
 è considerato per legge pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante
nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione;
 rileva fino all’importo massimo di 48.000,00 euro.
2.10 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
In relazione alla “nuova” detrazione IRPEF del 36% rimangono applicabili le disposizioni
previste dal precedente regolamento attuativo (DM 18.2.98 n. 41), ad esempio in
materia di:
 comunicazione di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio, se richiesta dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (resta
ferma l’abolizione della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara
dell’Agenzia delle Entrate);
 effettuazione dei pagamenti mediante bonifico bancario o postale (in relazione
all’acquisto o all’assegnazione di unità immobiliari ristrutturate, tale obbligo
dovrebbe continuare a non essere applicabile);
 documentazione da conservare e da esibire su richiesta dell’Amministrazione
finanziaria.
Ulteriori modalità di attuazione della “nuova” detrazione IRPEF del 36% potranno essere
stabilite con un successivo DM.
3 DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
3.1 PROROGA PER L’ANNO 2012
La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici si applica anche alle spese sostenute entro il 31.12.2012.
3.1.1 Conferma della disciplina applicabile nel 2011
Per il 2012, rimangono ferme le regole di applicazione dell’agevolazione già vigenti nel
2011, compreso l’obbligo di ripartire la detrazione spettante in 10 quote annuali di pari
importo.
3.1.2 Estensione dell’agevolazione alla sostituzione di scalda acqua
Per il 2012, la detrazione del 55% viene estesa alle spese per interventi di sostituzione
di scalda acqua tradizionali con scalda acqua a pompa di calore, dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria.
L’ammontare massimo delle spese detraibili è pari a 54.545,45 euro (detrazione massima
30.000,00 euro), considerando anche eventuali interventi relativi alla:
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) con impianti
dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione;
 sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
3.2 “ASSORBIMENTO” NELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% A DECORRERE DAL
2013
Nella “nuova” detrazione IRPEF del 36%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, rientrano anche
gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia.
Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie
propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di
risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.
3.2.1 Decorrenza
La nuova disciplina della detrazione IRPEF del 36%, con riferimento ai suddetti interventi
di risparmio energetico, si applica alle spese effettuate a decorrere dall’1.1.2013.
3.2.2 Perdita della detrazione per i soggetti IRES
A decorrere dalle spese effettuate dall’1.1.2013 in relazione ad interventi di risparmio
energetico, pertanto, i soggetti IRES:
 non potranno più beneficiare della “vecchia” detrazione del 55%;
 non potranno beneficiare neppure della “nuova” detrazione del 36%, essendo
applicabile solo ai soggetti IRPEF.
Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare dell’agevolazione i soggetti
IRES dovranno, in linea generale, completare i lavori nel 2012


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