- Le coppie omosessuali esistono agli occhi della legge. Queste coppie, costituite da persone dello stesso sesso, si devono presentare in comune e registrare un contratto che definirà obblighi e doveri dei componenti l'unione civile.
- L'unione può essere riconosciuta se i due componenti sono maggiorenni. il cognome può essere uno scelto dai due o i due cognomi uniti.
- la coppia ha il dovere della fedeltà, dell'assistenza morale e l'obbligo di coabitare. è inoltre finalmente riconosciuta la reversibilità della pensione, i congedi parentali e la graduatoria negli asili.
- vengono riconosciuti alle unioni civili gli stessi diritti per l'eredità che sono delle coppie unite in matrimonio.
- la coppia omosessuale può adottare il possibile figlio di uno dei due, avuto in una precedente relazione. si tratta della tanto controversa STEPCHILD ADOPTION
- in caso di separazione viene riconosciuto l'assegno di mantenimento al più debole, economicamente parlando, dei due, l'affido dei figli, il diritto di visita e l'assegnazione della casa.
- nel caso che uno dei due dovesse cambiare sesso l'unione civile si considera sciolta.
la cosa peggiore che viene a mancare è la STEPCHILD ADOPTION. come sempre ci dobbiamo dimostrare i più arretrati e incivili: come si può impedire ad un bambino, che vive già all'interno di una coppia di fatto come quella composta da due omosessuali, di chiamare il partner del suo papà biologico, papà, perché per legge lui non lo è e non lo potrà mai essere? come si può pretendere che un gruppo convivente che si ama e che si prende cura di ogni componente al suo interno non si chiami famiglia perché per legge uno dei due partner non è autorizzato a considerarsi genitore a tutti gli effetti. mi lascia veramente disgustata questa manovra del centrodestra, ma tant'è se si voleva almeno qualcosa si è dovuto abbozzare. l'unica cosa buona in questo caso è che rimane salva la giurisprudenza precedente, che in alcuni casi aveva già riconosciuto l'adozione.altre modifiche sono soprattutto riguardanti quei punti in cui si avvicinava troppo l'unione civile al matrimonio. la legge rimane comunque divisa in due parti, la prima che introduce nell'ordinamento italiano finalmente il riconoscimento dell'unione civile tra esponenti dello stesso sesso.
la seconda, più prettamente giuridica, disciplina la convivenza di fatto, rendendola rispettosa dell'ordinamento legislativo definendo alcuni punti fondamentali per la sua realizzazione.innanzi tutto delinea concretamente l'UNIONE CIVILE, definendola come l'unione tra due persone dello stesso sesso come specifica formazione sociale, riferendosi agli articoli 2 e 3 della costituzione. la definisce come formata da due persone maggiorenni che fanno una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di un testimone. la dichiarazione di tale ufficiale civile è l'atto che ufficializza l'unione, e lo stesso ufficiale provvederà anche a registrarla nell'archivio dello stato, eliminando quindi il problema di una albo dedicato.Vengono inoltre definiti gli ostacoli possibili all'unione che sono: l'esistenza precedente di un vincolo matrimoniale o di una unione civile non conclusasi legalmente; l'interdizione di uno dei due per infermità mentale; la presenza di legami di parentela tra i due; l'accertamento di omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge del futuro partner.la parte che ha vissuto la maggiore contraddizione è quella che delinea a i diritti ed i doveri dei due partner all'interno dell'unione.se per il testo originario questi corrispondevano più o meno a quelli del matrimonio, con il maxiemendamento invece, indica che con l'unione civile nasce l'obbligo dell'assistenza morale e materiale, quello alla coabitazione ma non c'è obbligo di fedeltà, mentre c'è quello della collaborazione ai bisogni comuni compatibilmente con le proprie capacità lavorative ed economiche.si indica la comunione dei beni come primaria, salvo diversa indicazione, e rimangono gli articoli relativi al mantenimento alla successione ed alla reversibilità. stessa cosa per il cognome.ina novità inserita dal maxiemendamento, e volendo vedere forse è anche positiva, riguarda lo scioglimento dell'unione mediante una specie di divorzio lampo. viene infatti sancito che non occorre il prescritto periodo di separazione indispensabile nel matrimonio, inoltre, nel caso di condotta gravemente pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del partner il giudice può adottare un provvedimento di allontanamento dal tetto familiare.rimane comunque lo spazio per futuri aggiustamenti legati alla legislazione e registrazione delle norme, specie per quanto riguarda l'applicazione dell'unione civile alle coppie in cui uno dei due contraenti sia stato già sposato o unito in precedenza.insomma la legge c'è, ne hanno tagliato una parte, hanno cercato di svilire la figura dell'unione rispetto a quella del matrimonio, ed hanno lasciato la porta aperta per poterci rimettere le mani in futuro, ma comunque la legge c'è e questo è un passo avanti che permette di avere una posizione di forza in un futuro ritorno allo scontro per ottenere l'adozione dei figli del partner, come si dice in italiano, che mi piace molto di più.perché chiaramente questo stralcio non rende felice nessuno, specialmente quelle famiglie che nasceranno ed in cui uno dei due partner si sentirà sempre e comunque estraneo, anche se solo formalmente, all'allevamento del figlio.continuiamo a sperare ed a batterci, ed un giorno finalmente il fatto che due persone, di qualunque sesso, colore, religione siano, che si amano possono unirsi ed essere riconosciute come responsabili del partner diventerà un fatto scontato come lo è oramai il matrimonio. e per quanto riguarda il mio pensiero sul matrimonio religioso o civile vi rimando ad un mio post precedente in cui tratto proprio questo argomento.besos.