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ORDINANZE SULLE NUTRIE – parte 2: LE RIFLESSIONI

Da Mcoypus
E’ stato considerato dal Legislatore (L.157/92 art. 19) come “intervento straordinario”, diverso dalla caccia, eseguibile solo per motivi particolari da un numero ristretto di persone. Il controllo della fauna selvatica, se non “gestito bene”, rappresenta un elemento di forte conflitto tra Amministrazioni e società (agricoltori, cacciatori, ambientalisti, ecc.)
L’ABBATTIMENTO, LA CATTURA SONO METODI “ECOLOGICI”?
Attualmente esiste molta confusione nella terminologia e normativa faunistica…
Data l’importanza assunta dal termine è opportuno chiarirsi sulle definizioni
Ai sensi della L. 157/92, ed in particolare all’art.19, il “controllo” della fauna selvatica può essere definito come l’insieme delle azioni (dirette od indirette) finalizzate alla prevenzione/limitazione/riduzione dei danni causati da una specie faunistica. Il controllo quindi:
- è un caso particolare della gestione faunistica
- non è finalizzato al raggiungimento di obiettivi diversi dalla riduzione dei danni (es. un valore di densità)
- non è il “prelievo venatorio” (non è “caccia”) Quali sono le modalità con cui si può dare attuazione alle azioni di controllo?
La L. 157/92 al proposito così recita: “ Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’INFS (ISPRA)” Quindi:
- il controllo deve essere “selettivo”
- esistono casi “normali” (di norma…) in cui le azioni di controllo vengono praticate  con metodi ecologici;
- i metodi ecologici sono indicati (su parere…) dell’ISPRA.
MA QUALI SONO I METODI “ECOLOGICI”?
 All’ISPRA spetta il compito di individuare i metodi ecologici applicabili per ciascuna specie/situazione.
Ma, tecnicamente, quale caratteristica devono avere i metodi di controllo faunistico? Il maggiore aiuto ce lo danno ancora una volta le sentenze (perché verosimilmente costituisce uno degli argomenti con maggior contenzioso). “I piani provinciali di abbattimento devono dar conto del previo esperimento di metodi ecologici e dell’inefficacia di detti metodi incruenti certificata dall’INFS (ISPRA)” (TAR Friuli Venezia Giulia, 22 novembre 2007, n. 732) “ La lettura dell’art. 19, co. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, infatti, rende evidente che l’abbattimento della fauna costituisce un’opzione del tutto subordinata ed eventuale rispetto all’utilizzo di metodologie ecologiche” (TAR veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274)
METODO ECOLOGICO=METODO INCRUENTO
 Quindi per la risoluzione dei danni l’ISPRA dovrebbe indicare (solo) metodi ecologici (ed incruenti).
Con il termine “metodi ecologici” si individua l’insieme delle azioni dirette volte alla limitazione numerica di una specie selvatica agendo tramite accorgimenti basati sull’ecologia o sull’etologia della specie. Esempi di metodi ecologici:
•    Reintroduzione (ove manchino) dei predatori naturali (come la volpe, invece cacciata!)
•    Diminuzione delle risorse alimentari artificiali (i campi coltivati per gli erbivori), ponendole in “indisponibilità” (fascia”tampone”)
•    Siepi campestri
•    Reti per le sponde arginali
•    ecc.
Ancora la L. 157 precisa che : “Qualora l’Istituto (ISPRA,n.d.r.) verifichi l’inefficacia dei predetti metodi (ecologic, n.d.r.) lePprovince possono autorizzare piani di abbattimento”. All’ISPRA dunque la norma demanda:
1)    Sia l’indicazione dei metodi ecologici
2)    Sia la verifica sulla loro efficacia Una volta verificata tale inefficacia l’autorizzazione all’abbattimento parrebbe essere possibile. E ciò senza la necessità di ottenere un parere dell’ISPRA.
UN ANNOSO EQUIVOCO In passato nella maggior parte dei casi le Province che avevano problemi di danni da fauna selvatica:
-  hanno sempre chiesto il parere dell’ISPRA, anche se ciò non rappresentava una condizione necessaria, non trattandosi di provvedimenti connessi alle specie di cui alla Direttiva 79/409/CEE (uccelli selvatici). Questo rapporto diretto con l’Istituto è stato ricercato  verosimilmente per conferire una sorta di “legittimazione” ai propri atti.
- hanno spesso proposto un “Piano di controllo” con delle soluzioni comprendenti l’abbattimento (Mantova è andata oltre: non li ha nemmeno contemplati passando direttamente alle gabbie-trappola (vedi art. 3 “criteri ispiratori”)!!!).
- l’ISPRA ha sostanzialmente dato pareri su quello che le Province richiedevano, entrando nel merito delle metodologie di abbattimento.
- questo ha originato una serie di problemi tecnici ed amministrativi (contenzioso – vedi sentenze).
IN QUESTO MODO PERO’ SI PERMETTE “LA DERIVA” DEI COMPORTAMENTI AUTORIZZATIVI PROVINCIALI.
CONTROLLO=ABBATTIMENTO=CONTENIMENTO=CACCIA
I PIANI DI ABBATTIMENTO (con le modalità consone):
•    Sono attuati con la presenza diretta di un Agente di Vigilanza di cui all’art. 51, coordinata dalla Polizia Provinciale.
Pertanto:
•    Sono “fuori legge” gli interventi effettuati da cacciatori o proprietari da soli…
Infine, secondo lo stesso ISPRA, la definizione di metodi ecologici è la seguente: “[...] metodi che non determinanola sottrazione di individui (per abbattimento ma anche per cattura e traslocazione) dalla popolazione interessata. Sono quindi metodi ecologici:
- gli interventi che deprimono in maniera indiretta la dinamica delle popolazioni agendo sui fattori limitanti (risorse alimentari, siti di rifugio o riproduzione, ecc.);
- la messa in opera di mezzi di protezione fisica dei beni danneggiabili (recinzioni fisse, reti mobili, pastore elettrico), o di strumenti dissuasivi (visivi, olfattivi, acustici, ecc.);
- la predisposizione di fonti trofiche alternative a quelle offerte dalle risorse danneggiabili.”

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COMMENTI (1)

Da zardoz
Inviato il 23 maggio a 08:17
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via con questi buffoni del tar, ci devono permettere di proteggere i nostri raccolti e quindi fuori dalle palle tutte leggi e leggine che sono solo devastanti buffonate da parte di parassiti burocrati !