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Partecipazioni societarie: “Modello spagnolo” o “Modello ritorno al passato”?

Creato il 26 agosto 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

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Fonte: sito Federsupporter

Il Consiglio della FIGC il 22 giugno scorso ha deciso di sospendere l’applicazione dell’art.16 bis delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) che vieta – vietava- partecipazioni o gestioni societarie con l’effetto di determinare in capo al medesimo soggetto controlli, diretti o indiretti, in società appartenenti alla sfera professionistica. Tale decisione, come ampiamente e criticamente illustrato nelle mie note del 25 giugno scorso (ved. www.federsupporter.it), al di là delle fumose e pretestuose motivazioni ufficiali addotte, è stato un tipico provvedimento ad personam, adottato in articulo mortis, all’unico e più che evidente scopo di consentire, entro il 30 giugno 2012, termine stabilito per l’iscrizione ai rispettivi campionati di appartenenza, alla SS Lazio spa ed al Salerno Calcio srl, ora, di nuovo, Salernitana, di iscriversi ai campionati di competenza.

Entrambe le predette società, infatti, erano e sono controllate dal dr. Claudio Lotito, maggiore azionista e Presidente del Consiglio di Gestione della prima, cofondatore, comproprietario e consulente della seconda (fonte : www.Wikipedia.it) .

Il citato art. 16 bis stabilisce – stabiliva- che l’inosservanza del divieto da esso previsto costituisce illecito,  con applicazione delle relative sanzioni, nonché stabilisce, in caso di permanenza dell’inosservanza alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato (per il campionato 2012/2013, il 30 giugno 2012), la non ammissione delle società oggetto di controllo ai competenti campionati con decadenza dai contributi federali.

Ribadisco, come già spiegato nelle mie richiamate note del 25 giugno scorso, che la disciplina di cui sopra, più stringente e severa rispetto alla precedente, era stata introdotta dalla FIGC nel luglio 2005 allo scopo di evitare per il futuro fenomeni di partecipazioni e controlli societari incrociati che si erano in precedenza verificati e che avevano dato luogo a conflitti di interessi e a confusioni, commistioni e irregolarità economiche, gestionali ed amministrative.

A questo proposito, si pensi, a titolo esemplificativo, al caso, certamente non irrealistico e non infrequente, in cui un medesimo soggetto, amministratore di due società professionistiche, l’una controllante e l’altra controllata, debba trattare l’acquisizione o la cessione delle prestazioni di calciatori da una società all’altra.

Cosa che configura una classica situazione di conflitto di interessi, con conseguente obbligo civilistico di preventiva approvazione motivata dell’operazione da parte dei Consigli di amministrazione, previo parere dei Collegi sindacali, di entrambe le società e, comunque, con seri dubbi circa la legittimità dell’operazione sul piano dell’ordinamento sportivo.

Si pensi, ancora, sempre a titolo esemplificativo, al fatto che il suddetto tipo di operazioni potrebbe comportare la responsabilità della controllante, qualora le operazioni stesse fossero valutate come pregiudizievoli per la controllata e che il controllo potrebbe prestarsi ad evasioni ed elusioni fiscali mediante operazioni di finanziamento infragruppo e manovre sui prezzi di trasferimento di calciatori, di beni, di servizi da una società all’altra.

Ma la decisione assunta dal Consiglio Federale il 22 giugno scorso presenta, altresì, a mio avviso, evidenti profili di illegittimità.

Quella che, infatti, è stata qualificata come una “moratoria” di sei mesi nell’applicazione dell’art. 16 bis delle NOIF non tiene conto del fatto che tale articolo non è altro che l’attuazione, in sede regolamentare, di quanto previsto dall’art. 7, comma 7 e comma  8, prima parte, dello Statuto Federale come approvato dall’Assemblea straordinaria della FIGC il 20 giugno2011 .

Il comma 7 stabilisce che “ Non sono ammesse partecipazioni, gestioni, o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta , in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto” e il comma 8, prima parte, stabilisce che “ Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore.”

Lo Statuto federale è una fonte ed un atto normativi sovraordinati alle NOIF e, quindi, l’abrogazione o la sospensione (“moratoria”) dell’art. 16 bis delle NOIF stesse non può –poteva – comportare la deroga dalle sopra trascritte disposizioni statutarie, disposizioni che possono essere abrogate o modificate solo dall’Assemblea straordinaria e non dal Consiglio della FIGC.

Né si può, giocando sulla qualificazione formale attribuita alla decisione assunta il 22 giugno scorso, far passare come legittima quella che è una sostanziale deroga statutaria.

Al riguardo,valgono le seguenti osservazioni in materia societaria di Francesco Galgano in “Diritto Commerciale. Le società“ , Zanichelli editore : “Nelle società per azioni le modificazioni dello statuto richiedono una deliberazione assembleare, adottata con le elevate maggioranze e con le particolari formalità dell’assemblea straordinaria (omissis) … Non sono ammissibili modificazioni di fatto dello statuto, ossia risultanti per implicito dal comportamento degli organi sociali (omissis). Neppure sono ammissibili deroghe eccezionali allo statuto:  l’Assemblea può apportarvi modificazioni, ossia sostituire le clausole originarie con altre clausole di diverso contenuto; non può, invece, derogarvi per singoli casi“.

Si è detto che la deroga in questione sarebbe propedeutica a future modifiche statutarie e regolamentari volte ad introdurre nell’ordinamento calcistico nazionale il così detto “modello spagnolo”.

Solo che tale “modello” nulla ha a che vedere con la “moratoria” e con quello che, a quanto pare, si vorrebbe introdurre, poiché detto “modello” è basato sulla partecipazione alla “ Segunda Division” di squadre filiali di quelle appartenenti alla “Primera Division” ( in Segunda Division militano il Barcelona B e il Real Madrid – Castilla), fermo restando che le squadre filiali, in caso di promozione, restano, comunque,  nella Segunda Division.

E’ chiaro che questa soluzione ha il precipuo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo professionali di giovani calciatori dei Club della Primera Division e di rendere più spettacolare e attraente lo svolgimento della Segunda Division, senza, però, creare soggetti e strutture societarie diverse ed evitando la formazione di vere e proprie holding calcistiche.

Viceversa, quello che si è consentito con la “moratoria” (alias deroga statutaria) del 22 giugno scorso e quello che, pare, ci si appresti a fare, non è l’adozione del “modello spagnolo”, bensì l’adozione del “modello ritorno al passato “ .

Vale a dire alle situazioni ante luglio 2005, con la riproposizione di controlli di più società professionistiche da parte, direttamente o indirettamente, dei medesimi soggetti, con tutte le negatività che, con la disciplina regolamentare adottata nel luglio 2005 e con le disposizioni statutarie del luglio 2011, si erano volute evitare.

Ma, si sa, quello che conta nel nostro sistema calcistico non è l’interesse generale, bensì l’interesse individuale di pochi, singoli “noti”, a favore dei quali, come diceva l’illustre statista Giovanni Giolitti, le norme non si applicano, si interpretano, adattandole , di volta in volta, alle contingenti convenienze ed esigenze di “lor signori “ .


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