Ecco quali sono le clausole del contratto di mutuo da conoscere e in particolare le penali sul mutuo. Se decidete di rimborsare anticipatamente il mutuo, in tutto o in parte,valutate sempre molto seriamente questo passo, visto che comporta il risparmio di tutti gli interessi non ancora maturati.
Da tenere in conto sicuramente la penale sul mutuo di estinzione anticipata, una percentuale stabilita nel contratto di mutuo da commisurare alla somma anticipatamente estinta.
Fanno eccezione i mutui esentati per legge dall’applicazione della commissione di anticipata estinzione. Il Decreto Legge n° 7 del 31 gennaio 2007 (cosiddetto Decreto Bersani convertito nella Legge n° 40 del 2 aprile 2007) stabilisce infatti la nullità di qualsiasi clausola che la preveda, a condizione che:
- il contratto di mutuo sia stato sottoscritto dal 2 febbraio 2007 in avanti;
- il finanziamento venga richiesto da persone fisiche ai fini di acquisto o ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione (o allo svolgimento di attività economiche e professionali).
Lo stesso Decreto stabilisce inoltre un limite massimo per le penali di estinzione dei contratti di mutuo stipulati fino al 2 aprile 2007 ai fini dell’acquisto o ristrutturazione di un’abitazione o di un’unità destinata allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
Il debitore che riscontrasse nel proprio contratto una quota superiore avrà così la facoltà di richiedere ed ottenere dalla banca la rinegoziazione della condizione, riducendola fino al massimo consentito, specificato di seguito.
Mutui a tasso variabile
La penale sul mutuo massima cambia in funzione del momento in cui si procede all’estinzione:
- Prima del terz’ultimo anno: 0,50%
- Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
- Negli ultimi due anni: nessuna
Esiste inoltre la cosiddetta “clausola di salvaguardia” che interessa i contratti in cui la penale risulta pari o inferiore al limite massimo.
In tali casi si avrà diritto ad uno sconto dello 0,20% rispetto a quanto concordato con la banca all’origine.
Mutui a tasso fisso
Se stipulati fino al 31 dicembre 2000 valgono i criteri specificati sopra per i mutui a tasso variabile.
Con i finanziamenti contratti dal 1° gennaio 2001 le penali massime sono invece le seguenti:
- Durante la prima metà del mutuo: 1,90%
- Dalla metà del rimborso al quart’ultimo anno: 1,50%
- Durante il terz’ultimo anno: 0,20%
- Negli ultimi due anni: nessuna
Se il contratto di mutuo originario prevede già una penale uguale o inferiore ai limiti sopra indicati si potrà sfruttare la “clausola di salvaguardia”.
Essa stabilisce una riduzione dello 0,25% nel caso di penali contrattuali uguali o superiori all’1,25%. Lo sconto si riduce allo 0,15% con penali inferiori all’1,25%.
Mutui a tasso misto
Se al momento dell’estinzione è in corso l’ammortamento a tasso variabile valgono i limiti applicati ai mutui a tasso variabile, mentre se si sta rimborsando a tasso fisso bisognerà fare riferimento ai criteri stabiliti per tale modalità.
Nel caso di contratti a tassi miscelati le distinte quote di debito sconteranno il trattamento rispettivamente destinato alle due formule.
Abbiamo già parlato anche dei requisiti dei contratti di mutuo e la possibilità di surroga e portabilità del mutuo per migliorare le condizioni economiche.