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Per una rete libera

Creato il 04 ottobre 2011 da Emmecola

Per una rete liberaCome già fatto da altri prima di me, ho deciso di manifestare il mio dissenso in merito al comma 29 del ddl intercettazioni, il cosiddetto comma ammazza-blog. Se pensate che questa norma non dovrebbe preoccuparmi perché in fondo il mio blog non è di politica e non pesto mai i piedi a nessun pezzo grosso, beh vi sbagliate: questa norma riguarda tutto il web, anche il mondo della comunicazione scientifica. Queste cose succedono veramente, basti pensare alla recente denuncia da parte della multinazionale Boiron nei confronti di un blogger che aveva espresso un giudizio negativo su un suo prodotto. Il famigerato comma 29 sarà deleterio per la diffusione di qualunque genere di informazioni sul web: non potrò nemmeno segnalare i punti deboli di un articolo scientifico, o mettere in guardia i consumatori da un test genetico che ritengo una truffa ai loro danni. Sì, perché se lo facessi rischierei di dover pagare una multa salatissima, e poco importa chi ha ragione: non c’è contenzioso, esiste solo l’obbligo di rettifica, pena la sanzione pecuniaria.

Chi produce contenuti sul web starà ben attento a ciò che dice, e anzi potrebbe essere costretto a rettificare dichiarando il falso. Sparirà di fatto il diritto di esprimere la propria opinione, e gli utenti del web si ritroveranno a leggere siti e blog contenenti informazioni a cui non crede nemmeno l’autore. Cari governanti, siete realmente consapevoli del danno che state provocando indirettamente? Nel frattempo, io accolgo l’invito del sito Valigia blu e mi unisco alla protesta. Senza alzare i toni né mancare di rispetto a nessuno, come è nel mio stile.

Cosa prevede il comma 29 del ddl di riforma delle intercettazioni, sinteticamente definito comma ammazzablog?
Il comma 29 estende l’istituto della rettifica, previsto dalla legge sulla stampa, a tutti i “siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica”, e quindi potenzialmente a tutta la rete, fermo restando la necessità di chiarire meglio cosa si deve intendere per “sito” in sede di attuazione.

Cosa è la rettifica?
La rettifica è un istituto previsto per i giornali e le televisione, introdotto al fine di difendere i cittadini dallo strapotere di questi media e bilanciare le posizioni in gioco, in quanto nell’ipotesi di pubblicazione di immagini o di notizie in qualche modo ritenute dai cittadini lesive della loro dignità o contrarie a verità, questi potrebbero avere non poche difficoltà nell’ottenere la “correzione” di quelle notizie. La rettifica, quindi, obbliga i responsabili dei giornali a pubblicare gratuitamente le correzioni dei soggetti che si ritengono lesi.

Quali sono i termini per la pubblicazione della rettifica, e quali le conseguenze in caso di non pubblicazione?
La norma prevede che la rettifica vada pubblicata entro due giorni dalla richiesta (non dalla ricezione), e la richiesta può essere inviata con qualsiasi mezzo, anche una semplice mail. La pubblicazione deve avvenire con “le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”, ma ad essa non possono essere aggiunti commenti. Nel caso di mancata pubblicazione nei termini scatta una sanzione fino a 12.500 euro. Il gestore del sito non può giustificare la mancata pubblicazione sostenendo di essere stato in vacanza o lontano dal blog per più di due giorni, non sono infatti previste esimenti per la mancata pubblicazione, al massimo si potrà impugnare la multa dinanzi ad un giudice dovendo però dimostrare la sussistenza di una situazione sopravvenuta non imputabile al gestore del sito.

Se io scrivo sul mio blog “Tizio è un ladro”, sono soggetto a rettifica anche se ho documentato il fatto, ad esempio con una sentenza di condanna per furto?
La rettifica prevista per i siti informatici è quella della legge sulla stampa, per la quale sono soggetti a rettifica tutte le informazioni, atti, pensieri ed affermazioni ritenute dai soggetti citati nella notizia “lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Ciò vuol dire che il giudizio sulla assoggettabilità delle informazioni alla rettifica è esclusivamente demandato alla persona citata nella notizia, è quindi un criterio puramente soggettivo, ed è del tutto indifferente alla veridicità o meno della notizia pubblicata.

Posso chiedere la rettifica per notizie pubblicate da un sito che ritengo palesemente false?
E’ possibile chiedere la rettifica solo per le notizie riguardanti la propria persona, non per fatti riguardanti altri.

Chi è il soggetto obbligato a pubblicare la rettifica?
La rettifica nasce in relazione alla stampa o ai telegiornali, per i quali esiste sempre un direttore responsabile. Per i siti informatici non esiste una figura canonizzata di responsabile, per cui allo stato non è dato sapere chi sarà il soggetto obbligato alla rettifica. Si può ipotizzare che l’obbligo sia a carico del gestore del blog, o più probabilmente che debba stabilirsi caso per caso.

Sono soggetti a rettifica anche i commenti?
Un commento non è tecnicamente un sito informatico, inoltre il commento è opera di un terzo rispetto all’estensore della notizia, per cui sorgerebbe anche il problema della possibilità di comunicare col commentatore. A meno di non voler assoggettare il gestore del sito ad una responsabilità oggettiva relativamente a scritti altrui, probabilmente il commento (e contenuti similari) non dovrebbe essere soggetto a rettifica.



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