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Permesso di soggiorno o obbligo di sloggiare?

Da Idl3

Dopo averscaricato ingiustamente sull'Europale colpe dell'inadeguatezza dei centri di accoglienza italianie in generale il fatto che un intero Paese sia stato messo in crisi da unasituazione ampiamente annunciataa cui non siamo stati in grado di prepararci (o qualcuno ha avuto interesse a non prepararsi vista la vicinanza delleelezioni amministrative); il Ministro dell'InternoRoberto Maronie il Governo ci riprovano inventandosi unescamotageSi tratta delle "Misure di protezione temporanea", previste all'articolo 3 del Dlgs 85/03che recita:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano."

L'articolo 20("Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali") delDlgs 286/98al primo comma recita:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione Europea."

LaDirettiva 2001/55/CEall'articolo 2definisce la "protezione temporanea" come:

"la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti protezione"

e definisce gli "sfollati" come:

"i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso, anche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra o di altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale, ed in particolare:
i) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;
ii) le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;"

Maroni vorrebbe che questi immigrati, a cui secondo lui il Consiglio dovrebbe riconoscere la protezione temporanea, se neandassero dall'Italia, verso la Francia dai loro parenti, secondo il diritto alricongiungimento familiare, o secondo gliaccordi di SchengenSecondo l'articolo 15della direttiva hanno diritto al ricongiungimento familiare:

"a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri; i figli o le figlie minorenni non sposati del richiedente il ricongiungimento o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;
b) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo."

Riguardo ilpotersi spostare liberamente da uno Stato membro all'altro(dall'Italia alla Francia nelle intenzioni del Ministro), questonon e' possibile. Anche quando (e se) ci sara' ladecisione del Consiglio, che "determina, per gli sfollati a cui si riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea", saranno i singoli Stati a fornireinformazioni sulla loro capacita' ricettiva, ed e' in base a questa che verrannoripartitigli immigrati (se lo vogliono), masolo se il numero di sfollati supera la capacita' ricettiva dello Stato che li ospita in quel momento(in questo caso l'Italia). E solose non e' possibile rimpatriare gli immigratiDunqueo ce li teniamo, o li rimpatriamo. Ma tanto aspetteranno a dopo le elezioni, perche' lapaura dell'invasione stranierae la figura dellacattiva Europa che non ci aiutaportano votia una certa parte politica, ed e' un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, tanto a farne le spese sono gli immigrati, e quelli mica votano.


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