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Pignoramenti di fatto cosa cambia con il decreto del fare

Da Maurizio Picinali @blogagenzie

Si legge nel decreto in questione che all’articolo 76 del DPR 602/1973, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.Pignoramenti di fatto cosa cambia con il decreto del fare
Pignoramento immobiliare: nessuno stop per fabbricati di lusso
Oggetto di pignoramento allora continuano ad essere gli immobili anche costituenti prima casa, che sono classificati come immobili di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 e sempre che il fabbricato sia inquadrato in specifiche categorie catastali, ossia A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio).
Espropriazione immobiliare: i nuovi limiti
Nei casi diversi da quelli di cui sopra, si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. Per gli immobili diversi da quelli sopra individuati viene così previsto un limite all’espropriazione esattoriale che non potrà procedere quando l’importo complessivo del credito non supera 120mila euro. Inoltre si aggiunge che l’espropriazione immobiliare possa essere avviata solo se sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’articolo 77 del dpr 602/73, senza che il debito sia stato estinto.da investireoggi.it del 24 giugno 2013,


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