Il pignoramento mobiliare, dell'abitazione o di una casa in genere, può avvenire a seguito del mancato versamento delle imposte o tasse. Solo in alcuni casi che prevedono il mancato pagamento di un numero di rate anche non consecutive e a seconda dell'importo, requisiti novati nel 2013 con il Decreto del Fare e che qui approfondiamo per dare qualche risposta alle domande che riceviamo.
Si possono avere principalmente due fattispecie:
- quella in cui esiste un debito tributario intero che non risulta versato dal contribuente
- quella a fronte del quale il contribuente persona non ha presentato richiesta (o istanza) di rateizzazione al soggetto deputato alla riscossione, ossia Equitalia.
IL Decreto Legge numero 69 del 2013 ha introdotto una importante novità in merito al pingoramento immobiliare prevedendo la non possibilità a richiederlo nel caso in cui sia indirizzato sulle abitazioni principali del pignorato. L'abitazione principale del debitore diviene pertanto impignorabile. Più in particolare l'impignorabilità sarà impedita qualora si tratti di abitazioni non di lusso e semprechè il debito sia di valore infriore a 120 mila euro ed inltre è necessario un periodo di tempo minimo che consiste nell'aver iscritto ipotecea sull'immobile da almeno 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
Debiti tributari non rateizzati
Nel primo caso, ossia in assenza o diniego della rateizzazione, il pignoramento si attiverà da subito ossia dopo il mancato pagamento entro il termine di presentazione dell'eventuale ricorso tributario ossia entro 60 giorni dala notifica anche se nella pratica si registrano sempre una serie di solleciti prima. Intanto vi segnalo le modifiche intervenuto nel numero delle rate che potete leggere nell'articolo dedicato alla nuova rateizzazione che incrementa da 72 a 120 il numero massimo di rate concedibili oltre ad altre novità.
Debiti tributari rateizzati e non versati
Nel caso invece le imposte o tasse non versate siano state rateizzate il Decreto del Fare nel 2013 sposta l'asticella del pignoramento da due rate consecutive a 8 rate anche non consecutive che riflette in parte l'aumento dell'orizzonte temporale del periodo di rateizzazione del debito.
Per quello che concerne il pignoramento della casa principale in cui si abita, forse sentito come il rischio più grande che si corre in questi casi, il Decreto del Fare 2013 ha stabilito che laddove il contribuente moroso non abbia provveduto al pagamento di otto rate anche non consecutive, non si possa comunque procedere al pignoramento dell'bitazione principale che ha determinate caratteristiche.
In particolare il pignoramento non potrà aversi se si tratta di abitazione principale di una casa non di lusso (a/1) o classificata come categoria catastale A/8 o A/9. Ulteriore requisito è che l'immobile deve essere adibito ad abitazione da parte del contribuente e non ad attività commerciale o di impresa arte o professione.
Sospensione del pignoramento
Il pignoramento inoltre laddove siano trascorsi 200 giorni senza vendita all'incanto del bene perde di efficiacia. Tale termine prima dell'entrata in vigore del Decfeto era di 120 giorni. In pratica si riconosce maggiore tempo per la vendita a fronte di un beneficio aggiuntivo per il contribuente.
Pignoramento presso terzi
Altre novità anche nel caso del pignoramento presso terzi che prevedono che il pagamento da parte del terzo pignorato del quinto delle pensioni e degli emolumenti, dovrà avvenire entro 60 giorni (contro i 15 giorni di prima)
Scompare l'aggio sulla riscossione di Equitalia finalmente
Inoltre dal 30 settembre scompare l'aggio sulla riscossione che a mio avviso era veramente eccessivamente alto per lasciare il posto al rimborso delle spese vive sostenute per l'azione di recupero. In effetti mi sembrava un attimo assurdo che Equitalia guadagnasse sulle azioni di recupero come a dire che una società dello Stato deve lucrare sul mancato pagamento delle imposte, non ne vedo il nesso logico...chissà perché nessuno se ne era mai accorto prima.
Come avviene il pignoramento in sintesi
Vi sintetizzo brevemente anche come avvine in pratica il pignoramento anche a seguito delle novità introdotte: in pratica se il debitore non paga può chiedere il permesso ad Equitalia di vendere il bene che dovrà avvenire entro cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e laddove ciò non avvenga ma non vi sia nemmeno la vendita nel primo incanto allora il debitore potrà riprovarci fino al giorno prima del secondo.
Inoltre il contribuente potrà richiedere al Giudice o ad Equitalia che il bene sia venduto al valore di stima di un esperto indipendente nominato dal Giudice qualora il valore di vendita all'incanto sia eccessivamente basso o alto.
Vi segnalo inoltre anche l'articolo dedicato al pignoramento per gli imprenditori relativamente ai debiti tributari relativi alle proprie società che hanno subito delle importanti modifiche positive e negative.
Ti è piaciuto l'articolo? Per continuare a dare informazioni in modo gratuito, condividi questo articolo tramite i pulsanti qui sopra!