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Precari siciliani della pubblica ammnistrazione novità positive dal Senato

Creato il 10 luglio 2010 da Diarioelettorale

Approvato ieri sera in commissione Bilancio della Camera un emendamento, (a parere di molti chiesto e fortemente voluto direttamente dal Presidente del Senato onorevole Renato Schifani), con il quale è stato ulteriormente modificato, (dopo le modifiche truffa dei giorni scorsi), l’articolo 14 del decreto 78.

Il testo così modificato, votato all’unanimità dai componenti della commissione Bilancio (5a) rimedia alle due questioni che più interessavano i precari del comune di Castellammare del Golfo, consentendo la possibilità della proroga dei contratti seppure per un anno.

La medesima commissione con la seduta di ieri sera ha concluso i suoi lavori ed il testo passa ora all’aula dovre il presidente della commissione Azzolini riferirà il 13 luglio. Il voto finale sul documento è previsto giovedì 15 luglio.

Questo il resoconto della parte della seduta dedicata alla discussione ed all’approvazione dell’emendamento 14.5000.

Il presidente AZZOLLINI illustra l’emendamento 14.5000, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Esso raggruppa una serie di questioni già discusse in precedenza quali le misure per lo stato di dissesto dei Comuni della provincia de L’Aquila, risolve un problema di un vincolo posto dall’articolo 14 alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Sicilia (lettera b) e favorisce l’applicazione del patto di stabilità interno degli enti commissariati (lettera c). Infine la proposta prevede un intervento per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anti corruzione, nonché misure per la funzionalità del Comitato atlantico italiano. Esprime poi parere contrario su tutte le altre proposte, ad eccezione degli emendamenti 14.124 (testo 2) , 14.109 e 14.115 sui quali esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso conforme al Relatore.

Si passa alla votazione delle proposte accantonate all’articolo 14.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 14.1 (testo 2) interviene il senatore BALDASSARRI(PdL), rilevando come essa si ponga in alternativa al taglio orizzontale dei trasferimenti proposto dal Governo. Lo scambio politico proposto dall’emendamento è quello di sostituire i tagli orizzontali con un blocco “verticale” della spesa per l’acquisto di beni e servizi. D’altro canto quest’ultima è una voce di spesa che nel corso degli anni ha avuto un andamento di crescita esponenziale, determinando un incremento delle partite debitorie. Rispetto agli 8,5 miliardi di tagli proposti dal Governo, l’emendamento produce un risparmio di 12,2 miliardi senza intaccare le prestazioni sanitarie, ma razionalizzando l’utilizzo di beni di consumo.

Il senatore LEGNINI (PD) invita ad accogliere l’emendamento che potrebbe in parte affrontare un nodo irrisolto della manovra: il rapporto tra Stato centrale e autonomie locali. Questo tema non si è risolto nemmeno dopo l’incontro tra il Presidente del Consiglio e i Governatori delle Regioni, mentre i tagli proposti con la manovra per quantità e modalità sono inaccettabili. L’approccio suggerito dall’emendamento 14.1 (testo 2) è più sostenibile ed incide in modo più efficace sugli sprechi.

In esito a distinte votazioni sono respinte le proposte 14.1 (testo 2), 14.87 e 14.106.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 14.109 interviene il senatore CECCANTI (PD) il quale sottolinea che l’emendamento va nella direzione opposta rispetto a quanto indicato nel parere della 1ª Commissione.

Con distinte votazioni la Commissione approva la proposta 14.109 e 14.115.

La Commissione approva poi l’emendamento 14.5000, intendendosi così assorbiti gli emendamenti accantonati 14.1000/12, 14.1000/14 e 14.1000/120.

E questo il testo dell’emendamento 14.5000 approvato.

14.5000

IL RELATORE

All’articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:
“14-ter. I comuni della Provincia dell’Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del trienno 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro. E’ altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l’anno 2010, quale contributo ai Comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”
dopo il comma 24-bis aggiungere il seguente:
“24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui all’articolo 14 comma 24-bis.
dopo il comma 33 aggiungere i seguenti:
“33-bis. All’articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l’organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo; prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell’esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.”;
dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:
“7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, né le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.”.
“33-ter. L’attuazione delle misure di cui ai commi 14-ter e 33-bis è consentita nei limiti della corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che, a tal fine, sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell’interno ivi previsto”.
Conseguentemente:
All’articolo 7, dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
“31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n 307″.
“31-ter. Al fine di assicurare la funzionlità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, è assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 250.000 euro per l’anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307″.


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