Processo Mills: cronaca di una prescrizione annunciata. A sinistra monta la rabbia per la condanna mancata

Creato il 27 febbraio 2012 da Iljester

La maggiore consolazione dei sinistri davanti alla dichiarazione di prescrizione del reato di corruzione ecc. ecc. dichiarata dai giudici di Milano? Colpa di Berlusconi, perché si è fatto le leggi ad personam. Senza quelle leggi l’ex Premier sarebbe stato condannato quasi certamente. E quasi certamente – aggiungo io – la sua carriera politica, ormai al tramonto, sarebbe finita nel modo più consono per la democrazia dei sinistri d’Italia: con una bella fucilazione virtuale, in stile piazzale Loreto. Magari corredata di un tributo in monetine, di craxiana memoria.

Né l’una e nell’altro. Berlusconi non è stato condannato, semplicemente perché il reato è prescritto. Ma sostenere che la colpa è dell’ex Premier perché si sarebbe accorciato la prescrizione, è davvero un ragionamento da cani che lascia basiti per l’ignoranza sottesa a questa affermazione. Fosse solo che se uno aprisse un codice penale si accorgerebbe che i termini di prescrizione nel nostro ordinamento sono ancora piuttosto lunghi.

Una veloce analisi comparativa tra il sistema attuale e quello previgente evidenzia come quello attuale di fatto risulta per certi versi più gravoso e meno arbitrario rispetto a quello precedente. Stabilisce il 1° comma del vigente art. 157 c.p.:

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si stratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Il precedente invece prevedeva una prescrizione a scalare, stabilita non nel massimo edittale, bensì nella (non) inferiorità della pena a un certo ammontare. La prescrizione corrispondeva più o meno al doppio del massimo edittale:

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La prescrizione estingue il reato: a prescrizione estingue il reato: 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa. 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa; 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto; 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda.

Nello stabilire comunque la prescrizione effettiva si doveva tenere conto anche dell’applicazione delle circostanze aggravanti (qualunque esse fossero) e di quelle attenuanti. In parole povere un vero casino che lasciava a giudici e pm un certo arbitrio nella computazione dei termini prescrizionali, con la conseguenza che spesso gli stessi venivano diminuiti o aumentati semplicemente applicando un’attenuante o contestando un’aggravante.

È indubbio che l’attuale sistema sia maggiormente in linea con i principi del garantismo, trasferendo di fatto le inefficienze della macchina giudiziaria sul groppone dello Stato e non già sul cittadino imputato, che non può avere una spada di Damocle sulla testa per troppo tempo, quando entra nei meccanismi della macchina giudiziaria e certamente non per il doppio del tempo previsto dalla pena massima (altrimenti, la semplice attesa di giudizio diventerebbe una pena essa stessa, come in effetti già è, visti i tempi biblici della nostra giustizia).

L’attuale sistema peraltro non è certamente più morbido quando si tratta di particolari delitti (es. pedopornografia), per i quali il termine prescrizionale viene addirittura raddoppiato (art. 157, comma 6, c.p.). E se trattasi di delitto per il quale la pena prevista è l’ergastolo, la prescrizione non opera (art. 157, u.c., c.p.), mentre nel sistema previgente — tanto amato dai sinistri — i delitti che prevedevano la pena dell’ergastolo si prescrivevano in venti anni.

Parlare perciò di leggi ad personam, mi pare la solita mistificazione e superficialità sinistra, che strumentalizza persino una legge buona e giusta (l’attuale legge sulla prescrizione) per fini politici.

Ma la sinistra non è certamente nuova a simili ragionamenti del piffero. Basta vedere il supporto che dà al Governo Monti. Le stesse norme e gli stessi provvedimenti proposti da Monti, presentati dal Governo Berlusconi, avrebbero determinato le proteste e le barricate in Parlamento da parte dei ‘compagni’, indignati a ogni piè sospinto per le leggi berlusconiane. E invece guardateli tutti lì a elogiare e approvare qualsiasi norma che esce dalla penna di Monti e dei suoi ministri. Persino la modifica dell’art. 18 Stat. Lav. non è più un tabù a sinistra. A parte qualche lagna di circostanza sono quasi certo che una siffatta modifica si farà, là dove un tempo sinistra e sindacati alzarono le barricate e accusarono il governo del ‘nano’ di attentare ai diritti democratici dei lavoratori. Una sola parola per questa gente: ridicoli.

di Martino © 2012 Il Jester 


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