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Creato il 01 dicembre 2014 da Povna @povna

Ne ha parlato oscuramente mentre raccontava di Book Therapy, e anche in questo caso più di qualche accenno non farà perché – come scriveva per mail l’altro giorno all’amica RS – la consapevolezza di essere funzionario pubblico la ‘povna tende a non perderla mai, tanto più quando si arrabbia.
Poiché però gli eventi scolastici degli ultimi giorni stanno lasciando strascichi, la ‘povna riporta qui in bell’ordine un paio di indicazioni che valgono per i lavoratori dello stato, che a queste norme devono (attenzione: non possono, e non importa se vogliono) attenersi. Perché l’uso di toni informali, in certe situazioni, non consente, non deve consentire, un ribasso di consapevolezza – quella cioè che porta a dire che, quando si celebrano certi avvenimenti (per esempio, una riunione ufficiale, o un consiglio di classe), in quel momento non è la propria individualità (molesta – ah, maledetto Romanticismo) che si sta rappresentando; ma si parla – niente di meno e niente di più, semplicemente – in nome e per conto dello Stato Italiano.
Chiunque diffonda delibere o contenuti discussi in un organo della Pubblica Amministrazione qualsivoglia, dunque, commette una irregolarità amministrativa patente, che può essere pertanto sanzionata dal vertice (apicale) dell’organizzazione amministrativa alla quale quell’organo appartiene. Qualora il contenuto dell’atto divulgativo, poi, investa “stato e capacità delle persone” (fuor di ‘legalese': situazione personali riguardanti gli individui coinvolti), a seconda della rilevanza si può scivolare dall’amministrativo al penale.
Questo stato delle cose non è frutto delle ubbie della ‘povna, ma riferimento di legge che, attraverso l’art. 42 del Dlgs 297/94, limita – per esempio nel caso della scuola – la pubblicità delle sedute a un pubblico qualificato, interno alla comunità scolastica o, al massimo, allargato ai rappresentanti degli Enti Locali o ai rappresentanti delle OO.SS. dei lavoratori; di qui la natura segreta delle sedute degli organi organi collegiali interni alla scuola (collegio dei docenti e consigli di classe e di interclasse). Questa disposizione cristallina è del resto confortata da un parere della Regione Emilia Romagna (piuttosto noto tra addetti ai lavori, e che fa giurisprudenza), che ricorda come “la conoscibilità legale” di un atto amministrativo non possa essere “estesa ai verbali delle sedute del Consiglio, descriventi le operazioni amministrative attinenti all’iter di formazione della volontà collegiale, il cui accesso è riservato ai portatori di interessi tutelati secondo le procedure previste dalla legge n.2411″.
Dunque, “caro collega che hai ritenuto opportuno giocare alla gola profonda, così come caro tecnico che ti sei divertito a fare la vittima, scomodando addirittura Barbie, state entrambi bene attenti, ché la ‘povna non è mai stata buona e cara, e, se le gira, vi denuncia. Per il momento, si limita a segnalare a voi” – ma anche a chi passa – “ciò che le fu insegnato il suo primo giorno di lavoro nell’Amministrazione da Mr. Mifflin: ‘non dire nulla che non possa essere anche scritto e non scrivere nulla che non possa essere anche detto’, così da ridare a tutti quanti un po’ di credibilità istituzionale”.
E dopo avere regalato a chi interessa questa norma aurea, quanto disattesa, di buon comportamento la ‘povna saluta tutti, chiude il computer e se ne va a nuotare.


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