Non si sono ancora placate le polemiche sulle richieste di pagamento del
canone, inviate dalla RAI alle imprese, per il possesso di PC,
smartphone e tablet.
Non è stata sufficiente neppure la smentita da parte della televisione
di Stato. Anche perché non si è trattato di una reale smentita, ma di
una vera e propria ammissione. Facciamo allora un passo indietro e
ricostruiamo la vicenda dall’inizio.
15 febbraio: il primo a pubblicare la notizia è il sito dell’ADUC (Associazione
Difesa Utenti e Consumatori), seguito, a qualche ora di distanza, dal
Sole 24Ore. Alcune aziende sarebbero state raggiunte da una lettera
raccomandata della RAI con cui quest’ultima esigeva il pagamento del
canone: il presupposto della tassa, però, in questo caso, non era il
possesso di apparecchi televisivi, bensì l’utilizzo di computer
collegati in rete (digital signage e similari).
Per
quanto assurda poteva apparire la pretesa, essa traeva fondamento da
un’interpretazione formalista e letterale della legge del 1938
istitutiva del canone. La norma ne impone il pagamento a tutti i meri
possessori di “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”:
una disposizione che – per aggirare la furbizia spicciola dell’italiano
medio – era stata interpretata estensivamente dalla Corte
Costituzionale nel 1988. La Consulta aveva infatti chiarito che il
pagamento è dovuto anche se l’apparecchio è solo “potenzialmente” adatto
alla ricezione: a prescindere, dunque, dal suo effettivo utilizzo o
funzionamento.
Questo discorso, ovviamente, aveva un suo
significato negli anni ’40 sino a tutti gli anni ’80: finché cioè
l’evoluzione della tecnica aveva conosciuto solo gli apparecchi
televisivi come unico media atto alla ricezione delle onde radio-tv.
Le
cose sono cambiate negli ultimi tempi, da quando, soprattutto, con la
digitalizzazione del segnale, le onde video possono essere captate anche
da computer, smartphone e tablet. Un esempio ne è stato l’app per iPad (Italian-TV) che consente la visione dei canali televisivi – compresa quindi anche la RAI – sulla tavoletta Apple.
Ecco
dunque sorgere il presupposto di imposta: la “potenzialità” alla
ricezione. Con la conseguenza però, su una scala certamente più ampia,
che ogni famiglia ha oggi più computer e dispositivi mobili che non
televisori. Una vera mannaia per le già disastrate casse di aziende e
privati.
Si è quindi scatenato un polverone sulla rete,
alimentato dai recenti scandali sanremesi, per i compensi esosi a
Celentano e i relativi sprechi della TV pubblica. “Se questa è la fine che devono fare i nostri soldi, meglio l’obiezione fiscale!”
è stato il grido. Lo stesso Iacchetti, intervistato al Chiambretti
Night Show, ha ammesso di aver consigliato al proprio figlio di non
pagare il canone.
Così, dopo una serie di dichiarazioni incerte e
altalenanti (lo stesso viale Mazzini ha ammesso la poca chiarezza sul
da farsi, a tal proposito invocando una consultazione con il Ministro dello Sviluppo Economico)
è infine intervenuta quella che doveva suonare come una smentita, ma
che di fatto ha tutto un altro significato. Il comunicato ufficiale
diffuso dalla RAI è stato il seguente: “Con
riferimento alla questione relativa al pagamento del canone di
abbonamento alla tv, si precisa che le lettere inviate da Rai non si
riferiscono al canone ordinario (relativo alla detenzione
dell'apparecchio da parte delle famiglie) ma si riferiscono
specificamente al cosiddetto canone speciale cioè quello relativo a
chiunque detenga - fuori dall'ambito familiare (es. imprese, società,
uffici)- uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezioni di
trasmissioni radiotelevisive. Ciò in attesa di una più puntuale
definizione del quadro normativo-regolatorio”.
In altre
parole, il canone (ordinario, speciale o comunque lo si voglia chiamare)
per i PC è comunque dovuto, ma solo con riferimento a quei computer
utilizzati come televisori; fermo restando che sono esentate dal
pagamento quelle imprese, società ed enti che abbiano già provveduto al
pagamento per il possesso di uno o più televisori. Ciò quindi – precisa
il comunicato – limita il campo di applicazione del tributo a una
utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in
altri Paesi europei per i loro broadcaster, che nella richiesta del
canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla
ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei
computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone.
Ora il problema sarà conciliare questa precisazione con la sentenza della Corte Costituzionale
che parla di “potenzialità” dell’apparecchio hardware. Dovendo infatti
seguire il ragionamento della Consulta, ogni computer è “potenzialmente”
utilizzabile per il digital signage e quindi ciascuno di essi dovrebbe
essere presupposto di imposta.
La RAI, inoltre, pur ammettendo
che il quadro normativo non è ancora chiarito in modo definitivo, con la
sua nota sembra invitare i contribuenti ad anticipare ugualmente i
pagamenti, salvo poi ottenere – eventualmente e coi tempi dello Stato
italiano – il rimborso. Il che la dice lunga sulla “tecnica esattoriale”
adoperata.
Il discorso sulla legittimità del canone apre peraltro una serie di considerazioni di carattere generale.
Preliminare
è un forte dubbio di concorrenza sleale che la tv pubblica opererebbe
ai danni di quelle private mediante l’imposizione del tributo. Difatti,
queste ultime traggono sostentamento solo dalla pubblicità. Sicché il
“beneficio” del canone si giustificherebbe qualora la RAI non
disponesse di tali entrate. E invece anche le tre reti statali
diffondono spot al pari di tutte le altre emittenti, peraltro con la
stessa frequenza e durata. In questo senso, la legge istitutiva del
canone sembra accordare un ingiustificato beneficio alla RAI rispetto agli altri canali.
Non
è tutto. Se negli anni ’40, poteva anche essere giustificabile il
pagamento di una tassa per un servizio che, non conoscendo altre forme
di esercizi (le prime reti private sarebbero sorte solo quarant’anni
dopo), si poneva come un vero e proprio servizio per il cittadino, oggi
invece le cose sono notevolmente cambiate. Il regime della concorrenza –
migliorato peraltro dalla messa del segnale sul satellite – ha reso la
programmazione di tutte le reti pressoché identica. Peraltro, quanto
offerto dalle tre reti statali non è sempre improntato a criteri di
pubblica utilità (la scarsa qualità degli spettacoli trasmessi ne è un
chiaro indice).
Ancora, i costi per sostenere un palinsesto
televisivo e la relativa messa in onda sono oggi di gran lunga inferiori
rispetto a quando tale tecnica si era appena affacciata, il che non
giustifica un’ulteriore entrata rispetto a quelle beneficiate dai
concorrenti.
Venendo poi alla questione del canone per i
computer, si dimentica che i PC di aziende, società ed enti vengono
utilizzati per fini lavorativi. Peraltro, chi vuol oggi vedere un
programma TV attraverso il computer, sceglie di utilizzare YouTube:
sistema certo più comodo perché asincrono, consentendo la possibilità di
scelta sui tempi e “velocità” di visione.
Anche
l’interpretazione delle norme di legge deve essere “evolutiva”, cioè
contestualizzata al momento storico, affinché la vera ratio, la
motivazione che ha fatto nascere la legge, venga rispettata in ogni
momento storico. Così, siamo certi che il legislatore del 1938, se
avesse avuto la possibilità di conoscere la tecnologia del 21mo secolo,
avrebbe ben specificato che il canone era dovuto solo per gli apparecchi
televisivi, lasciando fuori netbook, pc, smartphone e simili.
Mi
consola pensare che, da sempre, la storia insegna che la caduta di un
impero è sempre collegata all’abuso di un potere. Così anche il tramonto
dell’epoca degli sprechi RAI e della coattiva riscossione di una tassa
tanto inutile quanto iniqua, potrebbe trovare in questa vicenda la sua
causa.
