In tema di fondo patrimoniale, va evidenziata la differenza di ambito applicativo tra l’art. 171 c.c. e l’art. 169 c.c.: nel primo caso, che disciplina le ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale nella sua interezza, con “prorogatio” del vincolo di indisponibilità dei beni in presenza di figli minori fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio, la ratio deve essere rinvenuta nell’esigenza di tutela degli interessi dei minori che sopravvivono e che potrebbero trovarsi in conflitto con gli interessi dei genitori; nel secondo caso, invece, la ratio risiede nella necessità di contemperare l’esigenza di garantire la destinazione dei beni al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia e quella di rendere possibile la libera circolazione dei beni in accordo con il principio di autonomia negoziale con riguardo alle ipotesi di atti di disposizione dei coniugi che incidano sulla sorte dei singoli beni conferiti nel fondo medesimo.
Tribunale Minorenni di Milano, 29 Aprile 2011
Teramo, 05 Gennaio 2012 Avv. Annamaria Tanzi
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