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Recordève del povero fornareto

Creato il 22 giugno 2013 da Marvigar4

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CON QUESTE parole “Recordève del povero fornareto”, pronunciate in quello che noi oggi chiamiamo dialetto veneziano ma che era la “lingua” di una grande potenza del tempo, il segretario del Consiglio dei Dieci, massimo organo giurisdizionale penale di Venezia, ammoniva i consiglieri prima che pronunciassero ogni sentenza, per guardarsi dai pericoli di un processo soltanto indiziario, quand’anche sussistesse la confessione dell’accusato, che di solito era ottenuta con la tortura.

Di questo errore giudiziario, avvenuto nel 1507, venne conservato il ricordo finché esistette la repubblica di Venezia. Il fatto fornì l’argomento al drammone ottocentesco Il fornaretto di Venezia di Francesco Dall’Ongaro, riproposto in varie versioni popolaresche, anche sotto forma di romanzo e, in seguito, soggetto di più di un film. Di esso conserviamo una relazione secca e asciutta di un giurista di qualche secolo fa, compilatore di un trattato di procedura. Sentiamola:

«Fu ritrovato in tempo di notte da Ministri in Venezia un cadavere con un coltello trentino in petto, appresso di cui stava in piedi osservandolo un Pistore, che teneva una vagina al fianco. Estratto da’ Ministri il coltello dalla ferita, e fatta osservazione che s’accomodava aggiustatamente alla vagina del Pistore, fu condotto nella forza della Giustizia; posto alla tortura, e a forza di tormenti confessò il non commesso delitto, e stante la confessione pagò la pena non meritata con l’ultimo supplicio. Di lì a pochi giorni fu un bandito ritenuto con l’alternativa della forca. Questo avanti di morire si confessò reo di quell’homicidio e dichiarò l’infelice Pistore innocente. Per la stravaganza di tal caso decretò l’Eccelso Consiglio dei Dieci che qualunque volta, che si trattasse di materia di indizi in detto Eccelso Tribunale, dovesse dal Secretario esser ad alta voce aricordato il caso del Pistore; formalità ch’anco di presente vive in viridi observantia».

Il proceduralista Morari, nel dare questa versione dell’ingiusta condanna a morte di un innocente, si limitò a sfrondare di tutti i fronzoli costruitivi attorno dalla fantasia popolare, o diede la versione “ufficiale” del potere oligarchico veneziano, che doveva salvare l’onorabilità del proprio tribunale supremo e, cosa ben più seria, l’onore di uno dei propri componenti cui la voce popolare faceva risalire il delitto?

Vediamo ora la versione dei fatti nel dramma di Francesco Dall’Ongaro (1810 – 1873), il quale, cultore com’era del folklore veneziano (basti ricordare i suoi Canti popolari e gli Stornelli di carattere patriottico), doveva aver certamente attinto alla tradizione orale popolare.

Il fornaretto in questione, o pistore come si diceva allora, si chiama nel dramma Pietro Tasca, mentre nella tradizione “dotta” (raccolta dal Manzini) è P. Fariol, garzone in questa e figlio del fornaio in quello.

Egli è innamorato di una giovane, Amelia, che fa da cameriera presso una famiglia patrizia, quella del membro del Consiglio dei Dieci, Lorenzo Barbo. Una mattina di buon’ora, mentre fa il suo giro per calli e campielli per la consegna del pane, trova un cadavere. È quello del nobil uomo Alvise Gnoso, che egli conosce e verso il quale ha una certa inimicizia, sia perché ha attentato all’onore della sorella di Pietro, sia perché egli ritiene che abbia messo gli occhi adosso alla sua amorosa. In effetti il dongiovanni Alvise Gnoso se la intendeva con la moglie del Barbo, Clemenza.

Mentre il fornaretto è titubante accanto a quell’uomo ucciso, sopraggiungono i poliziotti veneziani (i Ministri come li chiama il proceduralista citato che magari non poteva immaginare quale alta carica statale un giorno quella stessa parola avrebbe designato) e senza tanti complimenti lo portano al fresco, che può essere stato anche “caldo”, se lo rinchiusero nei Piombi allora di recente costruzione.

Amelia, la fidanzata del fornaretto, per proteggere la padrona, interrogata, fa credere che l’Alvise veniva da lei nelle sue visite notturne. Così viene trovato il “movente”. La confessione sotto tortura addossa definitivamente il delitto al giovane Pietro che subisce la pena capitale. Quando il patrizio Lorenzo Barbo confessa di essere stato lui l’autore del delitto, la sorte dell’infelice fornaretto è giunta all’epilogo.

Il dramma fu rappresentato con molto successo nel 1855 al teatro Carignano di Torino. «La figura del padre, Marco Tasca», così scrive Guido Mazzoni, «interpretata mirabilmente da Gaetano Gattinelli, uno dei più valenti attori della Compagnia Reale Sarda, vi campeggiò a linee forti nello spasimo dell’adoperarsi per l’assoluzione, e nel grido finale quando al figliuolo sente resa giustizia dopo che è morto: “Ma egli è morto. Giudici! Chi me lo rende?”… Quando uno dei Dieci, Lorenzo Barbo, finalmente confessa che egli, non Pietro Tasca, uccise per gelosia chi gli corteggiava la moglie, ma la confessione è tarda, ché già l’infelice è stato giustiziato, si ha dalla lettura l’impressione che il Dall’Ongaro voleva; e, innanzi, il contrasto fra la gentildonna Clemenza e la cameriera Annella [sic!], quella colpevole di amore per l’ucciso, questa ingenuamente innamorata del presunto uccisore e sospettata di essere causa dell’omicidio, le scene fra Lorenzo e Clemenza, fra Lorenzo e Marco, il conflitto negli animi del marito omicida, e della moglie a sentirsi scoperta, con un rapido succedersi di scene vivaci che rappresentano coloritamente Venezia oligarchica, fanno un dramma il quale tuttora regge anche alla luce della ribalta».

Se fra le due versioni, quella ufficiale-procedurale e quella popolare, divenuta poi letteraria, della vicenda di Pietro, il fornaretto, io dovessi scegliere al lume di ragione, propenderei per questa seconda. Per questa semplice ragione, di cui troveremo più avanti qualche altro esempio, che per il “buon nome” della giustizia, il potere, fosse esso rappresentato da un monarca o da un gruppo di oligarchi, ha sempre cercato di nascondere, coprire in qualche maniera o, per lo meno, minimizzare gli errori giudiziari.

Quanti sono stati, nella storia umana, gli innocenti condannati a morte e la cui innocenza è emersa dopo l’esecuzione della sentenza? Forse innumerevoli. L’ineliminabilità del pericolo dell’errore giudiziario ha sempre, e fin da tempi molto antichi, assillato le menti più vigili e i cuori non chiusi all’umana comprensione. E ciò che più atterrisce le coscienze è l’irrimediabilità dell’errore giudiziario quando la pena è stata la morte.

Non è, tuttavia, questo, l’argomento principale che usa Cesare Beccaria contro la pena di morte, nel suo piccolo prezioso libro, cui arrise, e a ragione, un larghissimo successo e non solo in Italia. Nelle pagine che vi dedica, anzi, il carattere della irrimediabilità è dato per scontato. L’argomento basilare del Beccaria è tipico della cultura illuministico-giusnaturalistica dell’epoca: il potere dello Stato deriva dalla rinuncia a porzioni di libertà di ciascuno dei consociati, ma il potere di disporre della propria vita i consociati non possono averglielo conferito. Segue, poi, quello ampiamente trattato, della mancanza di efficacia della pena di morte nel distogliere dal delitto.

Non c’è più nella procedura d’oggi l’obbligo di ricordare ai giudici il pericolo dell’errore giudiziario; non si dice più “Recordève del povero fornareto”. C’è invece l’obbligo di dire che si son “visti” o “letti” uno o più articoli di legge. Ma a volte la legge serve da “schermo” per chiudersi alla comprensione.

Te lo insegnano fin da primo giorno che metti piede, giudice principiante (uditore è l’esatta denominazione) o giovane avvocato, in un’aula di giustizia, che la legge è la legge (dura lex sed lex), come sta scritta, come l’ha voluta il legislatore, come la rende chiara una corretta interpretazione e che il resto sono chiacchiere, fantasie, soprassalti umorali. E se la resa – l’applicazione cioè dello schema astratto della legge al caso concreto che si ha in mano – è buona, se non la fa a pugni, insomma, con quel minimo di senso del giusto e dell’ingiusto che ognuno ha dentro, bene. E se no, che si impicchi la giustizia.

Allora afferri bene, per la prima volta, il senso, sostanzialmente meschino, dell’espressione “diritto positivo”, che all’università magari ti è parso filosofico o ti sfuggiva o ti ha fatto addirittura incespicare in un esame.

Ci si rifugia così nella fantagiustizia. Dopo la science-fiction si è inventata ora anche la justice-fiction? ci si stupirà. E non bastava, forse, la fantapolitica? Una fuga dalla realtà e nient’altro che questo?

Nel corso della sua invo-evoluzione, la specie umana ha continuato a fantasticare nella ricerca di criteri che servissero a individuare il concetto – il concetto che si è spesso ritenuto eterno e immutabile – di giustizia e non si è stancata mai di studiare le modalità di attuazione concreta nella società dell’astratto principio del bonum et aequum. La filosofia giuridica e la problematica del processo, l’una come ricerca del concetto astratto, l’altra come studio degli strumenti di attuazione di esso, ha sempre affaticato la mente umana.

Basta scorrere un manuale di storia della filosofia del diritto per convincersene. E si dovrà constatare che i giusfilosofi hanno sempre voluto far risalire la ricerca del loro concetto di giusto e di ingiusto quanto più è possibile a un principio sommo, perdendosi così nelle nuvolaglie della speculazione pura che a me non pare lontana dai regni della fantasia.

Lo scollamento fra la realtà delle cose umane (e particolarmente la res judiciaria) e la ricerca dei filosofi del diritto mi pare che emerga chiaramente nelle pagine di un filosofo del diritto e magistrato, che mi fu immensamente caro, Ferdinando D’Antonio: «L’idea pura di giustizia è qualcosa di troppo alto, e, riconosciamolo pure, di troppo astratto per le menti comuni e non preparate alle aspre conquiste filosofiche, di guisa che il collegamento tra le norme di diritto razionale o razionalizzato e quella idea rimane nascosto ai più. L’ideale sotto la veste di un dover essere produttivo di benefici effetti all’umanità dolorante s’ammanta di luce fortissima, conquide ed esalta, risveglia e trascina. L’umanità s’appresta a sorpassare qualunque ostacolo col miraggio di quell’ideale, anche se questo non può presentarsi in nessuna forma concreta; non si sostanzia in alcuna norma con contenuto fisso. Anzi l’ideale di giustizia non ha quella decisa delineazione in che si scorge l’idea di giustizia, non ha oltre la forma un’esistenza reale sia pure incipiente. L’ideale di giustizia si presenta senza alcuna precisa formulazione, e non ha alcuna esistenza reale».

Che il concetto di giustizia – lo si volesse chiamare idea o ideale e si introducessero o meno sottili e scolastici distinguo fra l’una e l’altro – si perda nelle astrattezze delle pure costruzioni mentali, non è, dunque da oggi che viene riconosciuto. Ma forse nessun’epoca, quanto la nostra, ha avuto modo di porre in crisi tutte le proprie certezze, di applicare il concetto di relatività, desunto dall’ordine fisico-cosmico, alla realtà politico-sociale-giuridica, di sentirsi immersa in un mare di dubbi, sì da dover concludere che, allo stesso modo come è solo sapere la coscienza di nulla sapere, così è sola verità la certezza dell’inesistenza di verità perennemente immutabili. Nessun’altra epoca, dunque, più della nostra può meglio afferrare il carattere fantastico e utopistico delle meditazioni, degli studi, dei progetti sulla giustizia, si intenda questa nel significato più proprio e ristretto di criterio ideale per impedire e reprimere fa devianza dalle norme e per dirimere le controversie (la giustizia della giurisdizione insomma), che in quello più ampio di equità delle situazioni socio-economiche e dei rapporti umani nella loro globalità (giustizia sociale).

E non è una particolare inclinazione allo scetticismo del momento che attraversiamo che ci fa ascrivere quelle meditazioni, quegli studi, quei progetti al genus della fantasia. È la mobilità di tutto che ce lo impone. La società ci si muove sotto le mani, mentre su di essa vogliamo operare; il mondo ci cammina sotto i piedi, mentre su di esso vogliamo influire; la realtà socio-economica ci muta sotto gli occhi, mentre ne analizziamo i diagrammi.

E così, nello stesso tempo che un progetto di riforma è stato portato a faticoso compimento, l’istituzione da riformare si è mutata e il nuovo vestito non calza più su di essa. O, intanto che si studia il problema (in che maniera, tanto per fare un esempio, si deve organizzare il processo in materia di controversie di lavoro e sindacali), ecco che la realtà del mondo operaio e sindacale è mutata e gli studi sono sopraffatti dal dinamismo sociale. O, infine, mentre si medita e riflette su una visione generale, cambiano tutte le componenti del problema.

No, non è stata una fuga dalla realtà per me la fantagiustizia nel corso dei circa trentacinque anni in cui ho percorso quasi l’intera scala della carriera giudiziaria. Né il rifugio in una nicchia filosofica.

Niente “fantasgiustizia” dunque! Occorre guardarsi dal fantasticare stando lontani dalla realtà: la giustizia su questa terra è un sogno e il giudice fa quel che può. No! Ogni errore, anche piccolo, ogni ritardo ingiustificato, ogni cervellotica applicazione della legge, nel mare magnum dei poteri discrezionali del giudice, offende la collettività.

Certo lo sbaglio del giudice, di cui maggiormente si preoccupa l’opinione pubblica – e di questo problema passo subito ad occuparmi – è che l’innocente possa essere condannato, ma anche dal piccolo errore va preservata l’amministrazione della giustizia.

Luigi Grande, Gli sbagli di Vostro Onore. Milano, Eura Press, 1988.



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