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Redditometro: i primi chiarimenti

Da Pukos
Redditometro: i primi chiarimenti

È partita la campagna accertamenti del “nuovo redditometro”. Dopo la selezione dei contribuenti da “verificare”un ulteriore attività istruttoria fatta dagli uffici periferici è stata l’invio delle lettere da spedire al contribuente.

La lista dei contribuenti è stata individuata considerando l’entità dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente sulla base di situazioni e fatti certi, nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l’Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche.

Il numero di lettere in arrivo sono pari 20.000. L’invio di 35.000 inviti ipotizzati l’anno scorso è stato infatti ridotto, precisa l’Agenzia delle Entrate , per ragioni di economicità.

In particolare saranno, selezionati coloro che presentano scostamenti significativi tra reddito dichiarato (vedi modello Unico quadro RN) e spese sostenute nell’anno con differenze eclatanti, avendo cura di evitare situazioni di difficoltà e disagio sociale e categorie di contribuenti che, sulla base dei dati conosciuti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti.

Il primo periodo d’imposta all’attenzione del fisco sarà il 2009 (Unico 2010). Pertanto il primo controllo che dovreste fare al fine di verificare la correttezza dei dati indicati nella lettera è prendere il modello Unico PF 2010 (periodo d’imposta 2009) e controllare il reddito dichiarato al rigo RN1 (reddito complessivo).

Nelle lettere è specificato l’invito a presentarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Verosimilmente l’appuntamento sarà fissato circa una settimana dopo il ricevimento della lettera (le eventuali oscillazioni dipenderanno dalla disponibilità dei singoli uffici territoriali). L’invito a comparire, di persona o a mezzo di rappresentante, è emesso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.

Avete comunque la possibilità di chiedere una proroga al fine di preparare al meglio l’incontro soprattutto per quel che riguarda i documenti da esibire.

La possibilità di fissare un’altra data deve essere comunicata ai recapiti indicati entro i 15 giorni successivi dal ricevimento della lettera.

Nel caso di recapito della lettera grava comunque l’obbligo di rispondere a questa prima “chiamata” del fisco: pena il rischio di dare avvio a ulteriori attività di controllo da parte dell’ufficio, oltre che la possibilità che vengano irrogate sanzioni specifiche per mancata comparizione o omessa e incompleta risposta a questionari di cui all’articolo 11 del D.Lgs 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

 

Si evidenza come:

  • non si tratta di un questionario vero e proprio perché al contribuente non è richiesta l’indicazione di dati e la semplice restituzione all’ufficio nel termine ordinatorio di 15 giorni dal ricevimento dell’invito;
  • non è neppure un vero e proprio invito al contraddittorio perché in questa prima fase la pretesa impositiva non è enunciata e l’ufficio si limita a precisare, testualmente, che sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese sostenute dal contribuente nell’anno 2009 risultano “apparentemente” non compatibili con il reddito dichiarato.  Allegato alla lettera c’è un prospetto “personalizzato” che vi serve per fornire le giustificazioni dell’incompatibilità della spesa sostenuta nel 2009 con il reddito prodotto in quello stesso anno.

In particolare

  • la prima colonna del prospetto contiene le spese certe (quelle presenti in Anagrafe tributaria);
  • la seconda colonna quelle basate su dati certi (casa, mezzi di trasporto, eccetera);
  • nella terza colonna dovete annotare le integrazioni o le eventuali modifiche sulla base dei dati che sono in vostro possesso.    Un’altra sezione del prospetto vi consente di indicare i saldi iniziali e finali dei vostri conti correnti bancari e postali o dei conti titoli utilizzando gli estratti conti. Informazioni richieste al contribuente in quanto, per il 2009, questi dati non sono nella disponibilità diretta dell’Agenzia delle Entrate.

Dalla lettera si capisce come l’incontro sarà estremamente importante per entrambe le parti in gioco. In particolare:

  • il contribuente ha la possibilità di chiarire la sua posizione attraverso la prova documentale del possesso di redditi per i quali non vi era obbligo di dichiarazione o il finanziamento delle spese sostenute attraverso dismissioni, risparmi accumulati nel tempo ecc.;
  • l’ufficio ha la possibilità di verificare ed affinare la bontà dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica

 

Si citano quali esempi di giustificazioni da portare all’Agenzia delle Entrate le seguenti circostanze:

  • ha la possibilità di verificare ed affinare la bontà dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria evitando il rischio di accertamenti non esatti e a rischio di successiva rettifica.
  • nel caso di spesa per l’acquisto di un immobile può accadere che il prezzo indicato nell’atto di acquisto non corrisponde alla spesa effettivamente sostenuta nell’anno di acquisto dell’immobile. Può accadere, infatti, che nel contratto preliminare di acquisto il contribuente abbia versato parte dell’importo contestato dall’ufficio;
  • si potrebbero far valere eventuali disinvestimenti patrimoniali (immobiliari e/o finanziari) fatti nell’anno e nei quattro anni precedenti, attraverso l’esibizione delle distinte bancarie da cui si evince l’accredito delle somme disinvestite;
  • si può dimostrare che il finanziamento di una spesa o la capacità contributiva desunta dal redditometro derivano da risparmi di annualità precedenti, redditi esenti (come borse di studio), redditi assoggetti a tassazione alla fonte con ritenuta, o ancora che le spese sono state sostenute in virtù di smobilizzi patrimoniali come la vendita di un immobile;
  • si può dimostrare la spesa potrebbe anche essere stata sostenuta da terzi. In tale ipotesi è necessario aver conservato e quindi presentare copia degli assegni circolari emessi a favore dei venditori e gli estratti conto intestati a chi ha effettuato la spesa. Se i chiarimenti forniti su “spese certe”, “spese per elementi certi”, investimenti e quota di risparmio dell’anno, risultano esaustivi la lettera dichiara testualmente che l’attività di controllo basata sulla ricostruzione sintetica del reddito si esaurisce nella prima fase del contraddittorio, quindi si chiude automaticamente l’attività di controllo.    Se invece non si va al colloquio oppure non si forniscono tutti i chiarimenti richiesti, l’Agenzia approfondisce i controlli, ad esempio tramite indagini finanziarie, come espressamente indicato nella lettera.

Esaurita questa fase l’Agenzia procede convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell’invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e verrà formulata la proposta di adesione.

 


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