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regolamento di condominio [scritto colla macchina da scrivere]

Creato il 05 ottobre 2011 da Inbassoadestra

Art. 12 – E’ vietato di:

a)   sostare nell’andito e sulle scale;

b)   depositare mobili o cose ingombranti nei luoghi comuni;

c)   spaccare legna o carbone e altro negli appartamenti e nei luoghi comuni, eccetto che nel cantinato e nel cortile;

d)   gettare cose o sostanze ingombranti nelle latrine, negli immondezzai e nei lavandini;

e)   stendere biancheria, panni e quantaltro dalle finestre verso la strada;

f)   infliggere ferri, chiodi, ganci e simili nei muri interni ed esterni oltre a quelli predisposti dall’Amministratore;

g)   disturbare i vicini con schiamazzi, suoni, canti e danze, nonché usare apparecchi radio, grammofoni e apparecchi televisivi in modo assordante e fastidioso;

h)   fare uso di pianoforti, grammofoni, radio e televisione al mattino prima delle 7.00 e alla sera dopo le 23.00 con volume tale da disturbare i condomini.

i)   Buttare qualsiasi tipo di rifiuto o di immondizie dalle finestre e dai balconi;

j)   Lasciare aperti i rubinetti di acqua comune;

k)   Tenere materiale infiammabile, esplosivo o corrosivo nei locali, nelle cantine e nei solai;

l)   Recare danni ai muri, alle scale e alle finiture della casa trasportando mobili o cose senza le opportune cautele;

m)   Eseguire o fare eseguire riparazioni murarie nei locali comuni senza il preventivo consenso dell’Amministratore.

Art. 16- gli inquilini ed i condomini sono responsabili per le persone conviventi, anche se minorenni e irresponsabili.

 



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