Riceviamo, dall’Ufficio Stampa Federcasse – BCC Credito Cooperativo una replica all’articolo da noi pubblicato in data 27 settembre dal titolo “Le Banche e la mutualità prevalente” a firma del Prof. Giorgio Trenti.
Naturalmente accogliamo con favore e pubblichiamo la nota pervenutaci che permetterà ai nostri lettori di avere anche una chiave di lettura diversa nei riguardi di un argomento che, a nostro avviso, meriterebbe maggiore attenzione da parte dei media nazionali.
Finanza In Chiaro nasce con l’ambizione di fornire ai propri lettori soprattutto informazione, ed avere una pluralità di voci non può che contribuire ad una maggior conoscenza delle varie problematiche trattate.
Giancarlo Marcotti – Direttore Responsabile di Finanza In Chiaro
L’affermazione contenuta nell’intervento del Prof. Trenti, pubblicato su questo stesso sito, secondo cui le Banche di Credito Cooperativo non hanno mai esercitato il credito a favore dei soci (con ciò perdendo la loro vocazione mutualistica) e che – per questo – non dovrebbero usufruire di alcun tipo di “vantaggio”, è destituita di ogni fondamento e non sostenuta da alcun dato di riferimento.
Le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali (BCC) rappresentano invece un unicum nel sistema bancario italiano. La loro essenza sta nell’essere, allo stesso tempo, impresa bancaria e società cooperativa . Con scopi – radicati nella loro essenza – prevalentemente mutualistici.
Questa impronta naturale consente alle BCC di prestare attenzione alle istanze di credito che provengono dai soci (persone fisiche, espressione delle comunità locali) e contestualmente, attraverso di loro, alle richieste di “aiuto economico” che provengono dal territorio in cui la banca opera. Lo scopo principale delle Banche di Credito Cooperativo e delle Casse Rurali è allora quello di concedere in prevalenza il credito ai soci e – per il loro tramite – rendere più agevole lo sviluppo del territorio senza però mancare di attenzione alla meritevolezza dei soggetti che chiedono credito.
L’articolo 35 del testo unico bancario citato dal prof. Trenti – rendendo formale quello che le Casse Rurali pre-riforma già facevano – ha pertanto ribadito per le BCC un’operatività prevalente a favore dei soci, con una lieve deroga (sempre e comunque autorizzata dalla Banca d’Italia) per operatività a favore di soggetti differenti dai soci stessi, per periodi determinati e per ragioni di stabilità.
La logica di questa deroga sta nel fatto che, se per determinati periodi di tempo non pervengono istanze di credito da parte dei soci, non sarà evidentemente possibile erogare credito “prevalentemente” a questi ultimi. Una buona norma regola la fase fisiologica dei fenomeni che vuole disciplinare, ma per essere completa deve anche regolamentare l’eccezione alla regola generale, che però resta sempre tale.
Quelle che sono indicate come presunte agevolazioni, inoltre, non sono altro che un parziale riequilibrio delle regole della concorrenza, essendo le Banche di Credito Cooperativo obbligate a destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a patrimonio indivisibile, non distribuendo alcun dividendo ai propri soci e non potendo, ancora, ricorrere al mercato per capitalizzarsi, cosa al contrario consentita alle banche spa.
La storia e l’attualità delle Banche di Credito Cooperativo hanno dimostrato e continuano a dimostrare che si tratta di un modo di fare impresa bancaria sempre attento alle necessità dei soggetti più “deboli” e che – come dimostrano dati certificati – svolgono da sempre una azione anticiclica oggi ancora più importante in questa fase di grave crisi economica.
L’articolo 35 del Testo Unico bancario, come infine il prof. Trenti auspica, non è pertanto da rivedere, e men che meno da modificare, posto poi che non incide su aspetti democratici della vita della Società o su situazioni di conflitto d’interessi.
Roma, 3 ottobre 2014
Ufficio Stampa Federcasse – BCC Credito Cooperativo