Nuove opportunità di scambio e interazione tra personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. E’ quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Francesco Profumo, per consentire a professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un ente pubblico e ai ricercatori di ruolo degli enti pubblici di ricerca di svolgere attività didattica e di ricerca presso un’università. L’obiettivo è favorire l’osmosi delle esperienze tra enti e atenei, aprendo barriere e creando un sistema della ricerca italiano più competitivo, meno frammentato e più capace di misurarsi in Europa. Il nuovo sistema consentirà alle università di poter ampliare e migliorare la propria offerta formativa attraverso il contributo diretto dei ricercatori degli enti, che trasferiranno agli studenti i risultati delle loro ricerche, spesso sviluppate in stretta connessione con le imprese. I vantaggi per gli enti di ricerca, invece, sono quelli di avere una maggiore apertura verso gli studenti, che potranno svolgere progetti di tesi, tirocini e attività di laboratorio utilizzando le strutture e le apparecchiature degli enti.I contenuti del decreto:Le singole convenzioni possono interessare più dipendenti di entrambi gli enti firmatari. Per il periodo di durata delle convenzioni, ai soggetti interessati viene riconosciuto il trattamento economico e previdenziale in godimento presso l’ente o ateneo di appartenenza. Le convenzioni hanno durata minima di un anno e sono rinnovabili fino a un massimo di cinque anni consecutivi. Per il periodo di durata della convenzione non ne potranno essere stipulate altre che riguardino la stessa persona, né sarà possibile avviare procedure per la copertura della posizione ricoperta dallo stesso lavoratore interessato dalla convenzione.Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono essere conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo; agli stessi fini i professori e i ricercatori universitari sono conteggiati in proporzione all’attività didattica svolta presso l’ateneo.Il decreto si applica agli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, alle università statali, inclusi gli istituti universitari a ordinamento speciale, e alle università non statali legalmente riconosciute, ovvero, per quanto non già espressamente previsto dalla normativa vigente, alle università straniere e ai centri internazionali di ricerca. "Con questo decreto - afferma il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Francesco Profumo - si apre una nuova stagione di relazioni, basata sulla possibilità che docenti universitari e ricercatori degli enti, con le loro specificità, si integrino nelle attività quotidiane per creare un sistema della ricerca nazionale più forte e più competitivo sul piano europeo, e con attività di formazione più connesse ai risultati delle ricerche in sviluppo del nostro Paese. Queste possibilità di lavoro, in enti e atenei contemporaneamente, sono denominate nei paesi anglosassoni double appointment, e si possono estendere anche a università e enti di altri Paesi, con l’obiettivo – conclude il ministro - di favorire l'internazionalizzazione del nostro sistema di formazione e ricerca”"Esprimo grande soddisfazione per la conclusione dell'iter del provvedimento - commenta il presidente della Conferenza dei Rettori, Marco Mancini - soprattutto perché consentirà una interazione stretta tra il sistema degli atenei e gli enti di ricerca in un momento in cui ci stiamo apprestando, in condizioni obiettivamente molto difficili, a competere per i nuovi progetti europei di Horizon2020". "A nome degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR - commenta il vicepresidente della Consulta, Fernando Ferroni (INFN) - voglio ringraziare il Ministro Profumo per aver dotato il sistema della ricerca italiano di questa opportunità che permette di rafforzare in modo sostanziale il legame tra enti e università, e che avrà l'effetto di rendere più visibile e competitivo il nostro sistema ricerca in Europa e nel mondo."Alcuni ulteriori chiarimenti:
- Le Convenzioni devono essere approvate dal Cda dell’Università e dal Cda, o organo similare, dell’Ente;
- La durata per soggetto è complessivamente di 5 anni, pertanto i rinnovi per lo stesso soggetto sono possibili entro i 5 anni (es. 3+2, 1+4, ecc);
- Nel corso della convenzione non si può procedere all’inserimento di nuovo/i soggetti, ma occorre, nel caso, procedere con la sottoscrizione di una nuova convenzione, così come per ogni altro caso di modifica di quanto previsto nella convezione;
- Ai fini della valutazione (VQR) si tiene conto dell’impegno prestato presso l’Università o presso l’Ente (ugualmente si procede nei casi di incarichi a tempo parziale). I sistemi informatici rileveranno i dati necessari alla valutazione;
- Il trattamento economico e previdenziale è a carico dell’università o dell’ente che riceve la prestazione. Soluzioni che prevedono la modalità del rimborso semplificano la gestione, evitando passaggi temporanei tra i sistemi contabili (“paghe e contributi” e rendiconto annuale) per il tempo della convenzione, con aggravio di elaborazioni anche ai fini di carriera, previdenziali e pensionistici.