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Riforma del lavoro, novità per il settore costruzioni

Creato il 28 giugno 2012 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Le novità per l'edilizia nella Riforma del lavoro

La Camera dei Deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, senza modifiche rispetto alla versione licenziata dal Senato in maggio. Quindi, la Riforma del lavoro è legge.
Occorre sin da subito sottolineare il fatto che i Professionisti sono fuori dalle restrizioni legate alle Partite Iva. Inoltre, dal 1° gennaio 2013, nel settore edile, ci sarà un contributo di licenziamento pari a mezza mensilità per ogni anno di anzianità aziendale.
Vediamo nel dettaglio queste e altre novità nel settore edilizia.

Partite Iva
È fissato a 18 mila euro lordi annui il reddito minimo di riferimento per riconoscere come genuino il rapporto di lavoro autonomo. Al di sotto di questo limite la posizione di lavoro autonomo è considerata, a certe condizioni, “fittizia” e scatta l’obbligo di assunzione del titolare di partita Iva.
I presupposti che consentono di considerare le prestazioni di lavoro rese da titolari di partita Iva come collaborazioni coordinate e continuative sono i seguenti:
- la collaborazione deve durare più di 8 mesi (erano 6 nel testo Fornero) nell’arco di un anno;
- il corrispettivo derivante dalla collaborazione deve costituire più dell’80% (era il 75%) del reddito del collaboratore nell’arco dell’anno;
- il collaboratore utilizza una postazione fissa (il testo iniziale parlava solo di “postazione”) di lavoro presso la sede dell’azienda.

I professionisti sono, comunque, fuori dalla stretta delle Partite Iva.

Non c’è obbligo di assunzione per iscritti agli Ordini
Le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
La ricognizione di queste attività è demandata a un decreto del ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge.
La presunzione non opera anche per quanto riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività.

Ammortizzatori sociali
Viene introdotta l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpi), che sostituisce l’indennità di disoccupazione speciale edile (contributo dello 0,80%).

Cassa in deroga e contribuzione extra
La cassa in deroga viene cancellata, mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell’1,4%. I contributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l’edilizia, rimangono gli stessi.

Contributo di licenziamento
Le richieste dell’Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) sono state soddisfatte, in merito alla norma che introduce, dal 1° gennaio 2013, un contributo di licenziamento pari a mezza mensilità per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, da versare al momento dell’interruzione di un rapporto a tempo indeterminato, sempre che tale rapporto non sia stato interrotto causa dimissioni.
Per il periodo 2013-2015 questo contributo non sarà dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro.
In caso di interruzione del rapporto “per completamento attività e chiusura cantiere” il contributo non dovrà essere retribuito. 88 saranno i milioni di euro che le imprese di costruzione risparmieranno grazie a queste nuove regole.

Modificata la disciplina della responsabilità solidale
La modifica viene apportata in materia di trattamenti retributivi negli appalti. La norma del decreto Semplificazioni – in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in solido verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell’appalto – è confermata, ma con l’introduzione della possibilità per i contratti collettivi di settore di stabilire delle eccezioni alla legge.
Il committente imprenditore portato in giudizio dal dipendente può chiedere che prima ci si rivalga sul patrimonio sia dell’appaltatore (come già previsto dal decreto Semplificazioni) che del subappaltatore.

Cancellato il regime di decantierizzazione
Fino a oggi il regime è stato utilizzato per le grandi opere e nel Meridione permette di avere forme speciali di disoccupazione, della durata massima di 27 mesi. Tale regime è stato cancellato.


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